C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 9/11/2022 – Delibera – 6.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRECCHINA 2021 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 38 DEL 21/10/2022.

6.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRECCHINA 2021 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 38 DEL 21/10/2022.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango – Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno - Componenti - nella seduta in camera di consiglio del 09 NOVEMBRE 2022, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla Società TRECCHINA 2021 avverso la Decisione del Giudice Sportivo, pubblicata su C.U. n. 38 del 21 OTTOBRE 2022, a mezzo del quale veniva assegnata alla stessa gara persa con il seguente punteggio: TRECCHINA 2021 – GEMA 2016 0-6; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata Società GEMA 2016 che non ha fatto, ex art. 36 comma 6 C.G.S., richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi; Ascoltata, all’udienza del 04 NOVEMBRE 2022, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante TRECCHINA 2021, rappresentata dal Presidente Sig. Gerardo Palese nonché dal Dirigente Sig. Andrea Rotondaro, i quali si riportavano al ricorso introduttivo e ai motivi ivi dedotti, chiedendone l’integrale accoglimento; Valutato come la Società reclamante abbia preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso al Giudice Sportivo dalla Società GEMA 2016 proposto, attesa la mancata notifica dello stesso all’indirizzo PEC della società TRECCHINA 2021 come risultante dai dati identificativi della predetta comunicati al C.R.B.; Atteso, altresì, come il ricorrente Sodalizio abbia chiesto l’annullamento della Decisione dal Giudice Sportivo adottata con conferma del risultato maturato sul campo ed in via subordinata la sconfitta ad entrambe le squadre; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Valutato come ai sensi dell’art. 66 C.G.S. i procedimenti innanzi ai Giudici Sportivi sono instaurati o d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali o su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale; Rilevato come, il Giudice Sportivo, nel caso in esame, non abbia deciso d’ufficio (eventualità non riconosciuta alla Corte Sportiva di Appello) bensì su ricorso dalla Società GEMA 2016 presentato; Accertato come la società GEMA 2016 abbia instaurato il procedimento di primo grado notificando correttamente il preannuncio ed il ricorso alla PEC del Giudice Sportivo, non indirizzando, tuttavia, gli stessi alla PEC della società TRECCHINA 2021, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 67, commi 1 e 2, C.G.S.; Ritenuto come tale accertato originario vizio (non corretta instaurazione procedimentale del rito) determina l’inammissibilità del reclamo in primo grado proposto con conseguente impossibilità di procedere in questa sede all’esame del merito i cui motivi debbono, per effetto di tanto, comunque ritenersi assorbiti; Considerato che l’art. 78 C.G.S. prevede espressamente che “La Corte sportiva di appello a livello territoriale … se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio”; Ritenuto, in conclusione come le ragioni dal Ricorrente Sodalizio in sede di reclamo esposte, possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento: P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: • Accoglie il ricorso proposto dalla Società TRECCHINA 2021 e, per l’effetto, annulla, senza rinvio, la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 38 del 21/10/2022; • Omologa il risultato sul campo conseguito; • Dispone restituirsi la tassa reclamo se versata; • Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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