C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 23/11/2022 – Delibera – 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRECCHINA 2021 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N.40 DEL 26/10/2022.
6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TRECCHINA 2021 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N.40 DEL 26/10/2022.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - componenti, nella seduta del 23/11/2022, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. TRECCHINA 2021 avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul C.U. n. 40 del 26/10/2022; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 19 NOVEMBRE 2022, ai sensi dell’art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante A.S.D. TRECCHINA 2021, rappresentata dal P. Avv. Vladimir Michele Casella, dal Dirigente Sig. Andrea Rotondaro, nonché dal Capitano Sig. Alessandro Cozzi, i quali si riportavano al ricorso introduttivo, nonché alle memorie difensive depositate ed ai motivi ivi dedotti, chiedendone l’integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, comma, C.G.S., all’audizione del D.G., assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto 51/17 arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato, come l’incrocio delle deposizioni del ricorrente Sodalizio nonché dell’Arbitro in sede di comparizione assunte, interdicano a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all’accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso e, quindi, di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l’effetto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi in reclamo esposti ed in sede procedimentale dai Rappresentanti della Società A.S.D. TRECCHINA 2021 e dal D.G. reiteratamente confermati, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario adeguato approfondimento ex art. 50 comma 3 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE di tutte le fattispecie in dibattimento emerse. P.Q.M. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così provvede: • Sospende il presente procedimento e dispone che ai sensi dell’art. 50 comma 3 C.G.S. i relativi atti vengano trasmessi alla competente PROCURA FEDERALE per ogni opportuna indagine riguardo gli eventi in parte motiva richiamati; • Riserva all’esito dell’acquisizione del supplemento investigativo della PROCURA FEDERALE, ogni ulteriore decisione; • Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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