C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 14/12/2022 – Delibera – 6.1 RICORSO DELLA ASD ACS 09 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – PUBBLICATE SU C.U. N. 34 DEL 07/12/2022.

6.1 RICORSO DELLA ASD ACS 09 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA - PUBBLICATE SU C.U. N. 34 DEL 07/12/2022.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dall’ Avv. Antonello Mango - Presidente – dall’Avv. Rocco Mario Ceraldi e dal Sig. Nicola Ciocia – Componenti - nella seduta in camera di consiglio del 14 DICEMBRE 2022 ha deliberato quanto segue. Esaminato il reclamo proposto dalla ASD ACS 09 avverso le decisioni del Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Potenza - pubblicate su C.U. n. 34 del 07 DICEMBRE 2022; Premesso che, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; Considerato altresì che, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo 76, nuovo C.G.S., il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; e, che, in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare; Verificato come, dalla documentazione presente in atti, il reclamo (in senso stretto) proposto dalla Società ricorrente, pur essendo stato trasmesso sulla pec della C.S.A.T. di questo C.R. nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del C.U. contenente le decisioni impugnate, non risulti, tuttavia, essere stato preceduto da relativa dichiarazione di preannuncio; Ritenuto, pertanto, in forza delle argomentazioni che precedono, come il ricorso dalla ASD ACS 09 proposto, non integrando la previsione normativa dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., non possa trovare accoglimento; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: • Dichiara irricevibile nonché inammissibile il reclamo dalla ASD ACS 09 proposto, per violazione dell’art. 76, comma 2, C.G.S; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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