C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 28/10/2022 – Delibera – GARA ORAZIANA VENOSA – RAPOLLA SOCCER ACADEMY

GARA ORAZIANA VENOSA - RAPOLLA SOCCER ACADEMY

Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Ritenuto come da C.U. n.4 del 11.07.2022 per la Stagione Sportiva 2022/23, (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’) che “Alle gare del Campionato Regionale “Juniores – Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni”; Verificato che dalla distinta di gara della Società RAPOLLA SOCCER ACADEMY si evince che 1 (UNO) calciatore, in particolare NASFASESCU FIRU ANDREI nt. il 14.06.2008, il quale prendeva parte, alla data dell’incontro non avendo compiuto il 15° anno di età; Atteso quindi che la Società RAPOLLA SOCCER ACADEMY in tal modo ha violato le prescrizioni riportate nel citato C.U.; P.Q.M. DELIBERA - di assegnare gara persa alla Società RAPOLLA SOCCER ACADEMY con il risultato di gara conseguito sul campo ORAZIANA VENOSA – RAPOLLA SOCCER ACADEMY 5-0, in quanto più favorevole; - di disporre la squalifica di 1 (una) gara per il calciatore NASFASESCU FIRU ANDREI della Società RAPOLLA SOCCER ACADEMY; - di disporre l’inibizione fino al 04.11.2022 del sig. BLONNA BIAGIO della Società RAPOLLA SOCCER ACADEMY, quale Dirigente Accompagnatore ufficiale; - di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

 

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