C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 9/11/2022 – Delibera – GARA F.S.T. RIONERO-PIETRAGALLA

GARA F.S.T. RIONERO-PIETRAGALLA

Il Giudice Sportivo Letti il referto ed il supplemento di gara da cui risulta che al 10' minuto del secondo tempo in occasione della terza rete della squadra ospite, mentre alcuni giocatori accerchiavano il D.G. per chiedere spiegazioni, un calciatore della Società F.S.T. Rionero non identificato aggrediva un calciatore del Pietragalla; Constatato che, generatasi una rissa tra i tesserati, al fine di placare gli animi e allontanare le persone che si stavano spintonando fortemente, intervenivano alcuni calciatori delle due squadre che apparentemente riportavano la calma cosicché le due squadre si schieravano in campo per la ripresa del gioco; Considerato che prima che il D.G. emettesse il fischio per riprendere il gioco, il numero 20 STORELLI DAVIDE, e il numero 22 BRESCIA ANTONIO entrambi della squadra locale con aria minacciosa si dirigevano verso la panchina della squadra ospite colpendo con tre pugni l'allenatore della Società Pietragalla D’AMICO DONATO e successivamente prendevano parte alla rissa generatasi con reciproci spintoni, anche il dirigente LAPENNA CLAUDIO della squadra ospite e il numero 17 CITTADINI OTTORINO della squadra locale che venivano entrambi espulsi; Atteso che il D.G. si avvicinava ai calciatori per calmare gli animi e nel mentre provvedeva ad estrarre il cartellino rosso per sanzionare i provvedimenti di espulsione ai soggetti sopra dettagliati, veniva nuovamente attorniato da due calciatori della squadra del Rionero, in particolare il numero 11 SISSOKO DEMBA e il numero 16 JALLOW MOMODOU ed il primo con aria minacciosa tentava di strappargli il cartellino rosso dalle mani non riuscendovi per la resistenza del D.G.; Ritenuto che il D.G. al fine di riprendere il gioco, convocava dapprima il capitato della Società Pietragalla che, considerati gli episodi di violenza, esprimeva il suo timore a continuare la gara, mentre veniva impedito al D.G. di convocare il capitano della Società F.S.T. Rionero in quanto accerchiato dai calciatori 11 e 16 sopra menzionati; Appurato che durante la gara, benché la società ospitante ne avesse fatto regolare richiesta, non era presente la Forza Pubblica e che solo a fine partita, su richiesta della Società Pietragalla, giungevano sull’impianto di gioco due pattuglie di Carabinieri che si limitavano a raggiungere il D.G. nello spogliatoio chiedendogli di favorire i suoi documenti e la distinta di gara della squadra di casa; Accertato che il D.G. visti gli episodi di violenza, le reiterate minacce e i tentativi di bloccare i provvedimenti disciplinari da parte dei tesserati della Società F.S.T. Rionero, trascorsi circa 15 minuti senza che si ripristinasse l’adeguato clima agonistico, al fine di salvaguardare l'incolumità dei calciatori e dello stesso decretava la sospensione definitiva della gara, ritenendo che non vi fossero le condizioni di serenità e indipendenza di giudizio per portarla a termine; P.Q.M. DELIBERA • di assegnare, ai sensi dell’articolo 10 del C.G.S., gara persa alla Società F.S.T. RIONERO con il seguente punteggio: F.S.T. RIONERO - PIETRAGALLA 0 - 3; 46/12 • di comminare ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera d) del C.G.S. l’ammenda di €. 250,00 con diffida del campo alla Società F.S.T. RIONERO perché propri tesserati con il loro comportamento violento, irriguardoso ed ostile nei confronti del D.G. lo costringevano al 10° minuto del secondo tempo a sospendere definitivamente la gara; • di squalificare ai sensi dell’articolo 38 del C.G.S. per 5 (cinque) gare i calciatori STORELLI DAVIDE e BRESCIA ANTONIO entrambi della Società F.S.T. RIONERO i quali con aria minacciosa si dirigevano verso la panchina della squadra ospite colpendo con tre pugni l'allenatore della Società Pietragalla; • di squalificare per 4 (quattro) gare il calciatore SISSOKO DEMBA della Società F.S.T. RIONERO il quale accerchiava il D.G. tentando con fare minaccioso di strappargli il cartellino rosso dalle mani ostacolando in tal modo la ripresa del gioco; • di squalificare per 3 (tre) gare il calciatore CITTADINI OTTORINO della Società F.S.T. RIONERO, il quale prendeva parte alla rissa generatasi presso la panchina della squadra ospite; • di squalificare per 3 (tre) gare il calciatore JALLOW MOMODOU della Società F.S.T. RIONERO il quale accerchiava il D.G. ostacolando in tal modo la ripresa del gioco; • di inibire fino al 30.11.2022 LAPENNA CLAUDIO, Dirigente accompagnatore della Società PIETRAGALLA il quale prendeva parte alla rissa generatasi presso la panchina della squadra ospite. • di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per i relativi adempimenti.

 

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