F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0054/CFA pubblicata il 13 Dicembre 2022 (motivazioni) – Sig. Gaetano Di Domenico-Sig. Lazzaro Lenza-Sig. Marzullo Nicolino-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale

Decisione/0054/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0055/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0056/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0057/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0058/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mauro Mazzoni – Presidente

Maria Barbara Cavallo - Componente (Relatore)

Antonia Fiordelisi – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sui reclami numero 0055/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Gaetano Di Domenico in data 14.11.2022; 0056/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Lazzaro Lenza in data 14.11.2022; 0057/CFA/2022-2023 proposto dal sig. Marzullo Nicolino in data 14.11.2022 e 0058/CFA/2022-2023 proposto dalla società SSD Feldi Eboli a R.L. in data 14.11.2022;

contro

Procura Federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0075/TFNSD dell11.11.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 07.12.2022, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Maria Barbara Cavallo e uditi gli avv.ti Gaetano Aita per i reclamanti e Alessandro Avagliano per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

1.Con reclami nn. 0055/CFA/2022-2023, 0056/CFA/2022-2023, 0057/CFA/2022-2023, 0058/CFA/2022-2023 del 14.11.2022, Gaetano Di Domenico, Lazzaro Lenza, Marzullo Nicolino e la società SSD Feldi Eboli a R.L. (in seguito anche: le Parti) hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare n. 0075/TFNSD dell’11.11.2022, che, a seguito del deferimento del Procuratore Federale n. 5664/727 pf21- 22/GC/gb del 7.9.2022, ha condannato, rispettivamente:

- Gaetano Di Domenico alla sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, in quanto, in qualità di Presidente della SSD Feldi Eboli a rl, non ha impedito che in data 21.05.2022 i calciatori Tietz Bissoni, Carlos Henrique Dal Cin e Samuele Glielmi partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19;

- Lazzaro Lenza alla sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 9, del 30.04.2022), e della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e successivi aggiornamenti, in quanto in qualità di Medico sociale della SSD Feldi Eboli a rl, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori Tietz Bissoni, Carlos Henrique Dal Cin e Samuele Glielmi partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19;

- Nicolino Marzullo alla sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF,  delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 9, del 30.04.2022), e della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e successivi aggiornamenti, in quanto in qualità di segretario della SSD Feldi Eboli a rl, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori Tietz Bissoni, Carlos Henrique Dal Cin e Samuele Glielmi partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19;

- la società SSD Feldi Eboli a R.L. (in seguito, anche, Feldi Eboli) alla sanzione della ammenda di 10.000.00 (diecimila/00) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente sig. Gaetano Di Domenico e dai propri tesserati sig.ri Lazzaro Lenza e Nicolino Marzullo.

2. La sentenza ha dato conto del deferimento, avvenuto in data 7.9.2022 da parte della Procura federale, dei soggetti sopra indicati, ciascuno nelle rispettive qualità, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori Tietz Bissoni, Carlos Henrique Dal Cin e Samuele Glielmi partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19 (cfr. normativa indicata nell’atto di deferimento); la società è stata deferita titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

3. L’azione della Procura ha preso origine da un primo esposto, del 10.5.2022, presentato dal Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. (in seguito, anche: Petrarca Calcio), con la quale la predetta Società imputava alla Feldi Eboli di aver causato strumentalmente, per mezzo di episodi legati al Covid 19, lo slittamento delle gare dell’ultima giornata del Campionato di Serie A di calcio a 5 (gara in programma il 15.5.2022 tra la L84 Torino e la Feldi Eboli) e dei play off.

In data 12.5.2022 la Procura Federale ha iscritto la segnalazione nel registro dei procedimenti al n. 727 pf 21/22 “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL” (in seguito: proc. 727), e ha interrogato il Presidente e il medico sociale della Feldi Eboli (Di Domenico e Lenza) rispettivamente in data 16.5.2022 e 27.5.2022.

3.1. È seguito un secondo esposto, del 25.5.2022, relativo a presunte irregolarità sullo svolgimento dei play off, originati sempre dal comportamento di dirigenti e sanitari della Feldi Eboli.

In data 30.5.2022, la Procura Federale ha iscritto la suddetta segnalazione nel registro dei procedimenti al n. 778 pf 21/22 (in seguito: proc. 778), per poi archiviarlo successivamente in data 27.7.2022.

3.2. In data 30.05.2022 è pervenuto alla Procura Federale un terzo esposto del Petrarca Calcio tramite il quale la predetta Società ha chiesto la sanzione della Feldi Eboli per aver fatto scendere in campo i calciatori Bissoni, Dal Cin e Glielmi nella gara del 21.05.2022 senza aver previamente ottenuto l’attestazione “Return to play” necessaria per gli atleti colpiti dal Covid 19, certificazione che sarebbe stata conseguita solo il 27.5.2022.

3.3. È seguita l’escussione, in data 8.6.2022, nuovamente del medico sociale dott. Lenza nonché del Segretario della Feldi Eboli, Marzullo, ma non del Presidente Di Domenico.

4. In data 10.6.2022, il collaboratore della Procura federale, dott. Franco Donnarumma, ha relazionato in ordine ai fatti che – come si evince dalla Relazione di indagine avente ad oggetto esclusivamente il proc. n. 727/22 – sono riferiti al primo e al terzo esposto presentato dalla società Petrarca Calcio.

Tale Relazione è agli atti del fascicolo di primo grado (pagg. 104 – 108 documento denominato “atti istruttori”, doc. 1/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado) unitamente ai tre esposti di cui si è fatta menzione, alla normativa interessata, alle audizioni degli indagati e alle certificazioni e documenti vari depositati da costoro.

5. In data 22.7.2022 il Procuratore Federale ha comunicato al Procuratore Generale dello Sport del CONI, ai sensi degli articoli 122 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 47 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., “l'intendimento di disporre l'archiviazione relativamente al procedimento in oggetto, come da motivazioni di cui al separato atto che allego in bozza alla presente”.

Il procedimento cui si fa riferimento è il citato 727pf 21722 rubricato “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 12.05.2022 al n. 727pf21-22.”

Anche il suddetto documento è agli atti del fascicolo di primo grado e reca prot. 1759 (doc. 2/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado), ma, inizialmente, è stato depositato a firma del procuratore federale e senza l’allegata bozza di motivazione, cui esso fa riferimento.

6. Il 25.5.2022, la Procura Generale dello Sport del CONI, con comunicazione prot. 3413, in riscontro alla nota prot. n. 1759, ha condiviso espressamente l’intendimento di archiviazione (3/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado).

7. Il 27.7.2022 la Procura Federale ha comunicato alle società coinvolte, con nota prot. 2015, che “le indagini relative al procedimento in oggetto limitatamente ai fatti segnalati con l’esposto del 10.05.2022 che ha dato origine al presente procedimento, ovverosia alla presunta non corretta applicazione dei protocolli federali in occasione della richiesta di rinvio della gara L84 Torino – Feldi Elboli originariamente programmata per il 15.05.2022 sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso” (doc. 4/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado).

8. Sempre in pari data, con nota di “conclusione indagini” prot. n. 2022, sempre relativa al proc. n. 727, la Procura ha comunicato “che, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra citati, originariamente avviata al fine di verificare la corretta o meno applicazione della normativa federale in occasione della richiesta di rinvio della gara L84 Torino – Feldi Eboli valevole per il Campionato di Seria A di Calcio a 5 originariamente programmata per il 15.05.2022 (per i quali si è proceduto con separato provvedimento di archiviazione, condiviso dalla Procura Generale dello Sport con nota del 25.07.2022), sono emersi ulteriori comportamenti posti in essere da tesserati della società campana, ovverosia la mancata applicazione del protocollo “Return to Play” in occasione della partecipazione di 3 calciatori alla gara L84 Torino – Feldi Eboli disputatasi in data 21.05.2022” (doc. 5/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado).

La Procura ha dato atto: i) di aver disposto l’archiviazione per i fatti oggetto della prima segnalazione del 10.05.2022, con separato provvedimento, condiviso dalla Procura Generale dello Sport con nota del 25.07.2022; ii) di non disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti oggetto della seconda segnalazione del 30.05.2022, e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare.

9. Non essendo andato a buon fine il patteggiamento delle sanzioni, ex art. 126 CGS, il 7.9.2022 la Procura ha proceduto al deferimento degli indagati (doc. n. 12/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado).

10. Con memoria (doc. n. 25/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado) depositata prima dell’udienza fissata al 27.9.2022, i deferiti hanno proposto una serie di eccezioni procedurali sulla inammissibilità/improcedibilità del deferimento: a) per non avere, la Procura Federale, provveduto a iscrivere nel registro dei procedimenti un autonomo procedimento relativo alla denuncia del Petrarca Calcio del 30.05.2022, riguardante fatti relativi alla gara del 21.05.2022 così violando l’art. 119 del CGS; b) perché il procedimento n. 727 risultava essere stato archiviato e quindi non poteva proseguire con un deferimento; c) per la nullità del capo di incolpazione, vago nelle contestazioni e comunque precedentemente archiviato.

Nel merito, hanno sostenuto che il fatto addebitato loro non sussistesse, non costituisse comunque illecito disciplinare e in ogni caso la violazione dovesse essere ritenuta di particolare tenuità e quindi non perseguibile.

11. Sono seguite due udienze (27.9.2022 e 20.10.2022) all’esito delle quali il TFN, con ordinanze istruttorie (nn. 19 e 22), vista l’eccezione dei deferiti circa l’archiviazione del procedimento n. 727, ha disposto a carico della Procura Federale la produzione in giudizio del provvedimento di archiviazione del procedimento n. 727 pf 21- 22/GC/gb completo della relativa motivazione.

12. Il provvedimento richiesto è stato depositato dalla Procura federale solo in data 24.10.2022 (51/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado).

In precedenza, e precisamente in data 4.10.2022, la Procura ha depositato la nota prot. n. 1867 del 25.7.2022, che la difesa ha eccepito non essere il documento richiesto con l’ordinanza 19/2022, poi meglio specificato – con la successiva ordinanza 22/2022 -  come “lettera datata 22 luglio 2022, prot. 1759/727pf21-22/GC/gb, e relativo allegato”, denominato “bozza motivazioni archiviazione proc. n. 727pf21-22” (c.d. “intendimento di archiviazione”).

13. All’udienza del 3.11.2022, la Procura federale ha chiesto l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Gaetano Di Domenico, mesi tre di inibizione, sig. Lazzaro Lenza mesi tre di inibizione, sig. Nicolino Marzullo mesi tre di inibizione e SSD Feldi Eboli A RL euro 10.000 di ammenda.

La difesa ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del deferimento con l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate.

14. Con la decisione oggetto del presente reclamo (doc. n. 59/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado), il TFN ha riconosciuto la fondatezza del deferimento, pronunciandosi sia sulle eccezioni preliminari che nel merito.

14.1. In via preliminare, ha ritenuto non fondata l’eccezione proposta dai deferiti circa l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento.

Ad avviso del TFN, l’archiviazione del procedimento n. 727, e dell’identico “intendimento di archiviazione”, prodotto quale allegato alla nota con la quale la Procura Federale rimetteva tale documento alla Procura Generale dello Sport del CONI, con nota del 22.07.2022 prot. 1759/727pf21-22/GC/gb, dimostrano che si è trattato di un’archiviazione solo parziale.

Circa, poi, la pretesa violazione dell’art. 119 CGS da parte della Procura federale, che in conseguenza dell’ulteriore denuncia del Petrarca Calcio a Cinque del 30.05.2022 avrebbe dovuto aprire un nuovo procedimento non avendo il potere o la facoltà di far confluire detta denuncia nel procedimento già aperto, la sentenza ha evidenziato che i due procedimenti erano connessi soggettivamente e oggettivamente e che vi era stata piena accettazione del contraddittorio da parte dei difensori, senza violazione del diritto di difesa delle Parti.

14.2. Nel merito, il TFN ha ritenuto colpevoli tutti i soggetti deferiti, in quanto sia il calciatore Dal Cin (negativizzatosi il 17.05.2022) che il calciatore Bissoni (negativizzatosi il 14.05.2022) non avrebbero potuto partecipare alla gara del 21 maggio successivo non essendo trascorso il periodo di sette giorni, dalla negativizzazione, occorrente per sottoporsi alla vista medica necessaria per ottenere il certificato “Return to play” (in tal senso la circolare n. 3566 del 18.01.2022 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute). Il calciatore Glielmi (negativizzatosi il 13.05.2022) avrebbe potuto disputare la gara se fosse stato in possesso del “Return to play”, cosa che non è accaduta in quanto tutti e tre i calciatori hanno pacificamente ottenuto tale certificazioni solo in data 27.05.2022.

15. Per effetto di quanto sopra, i deferiti sono stati condannati, sia pure con motivazioni diverse e, nel caso della società, a titolo diverso.

16. I condannati hanno proposto quattro distinti reclami contro la decisione del TFN, lamentando le medesime censure.

16.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 50, 62, 122 e 123 CGS, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché l’inammissibilità/improcedibilità’ del deferimento in quanto il Tribunale, dopo aver trattenuto in decisione la causa all’udienza del 27.9.2022, non avrebbe potuto rimettere la Procura nei termini consentendole di esibire un documento che doveva far parte del fascicolo della stessa sin dal primo momento, con ciò violando l’art. 50 comma 5 CGS e 62 comma 3 CGS, sia perché la stessa non aveva avanzato alcuna istanza in tal senso, sia perché aveva anche rassegnato le conclusioni con le richieste sanzionatorie.

Questo è accaduto una seconda volta anche all’udienza del 20.10.2022, a seguito della rinnovata discussione delle parti ed in particolare a seguito di esplicita eccezione della difesa circa l’inammissibilità ed inconferenza del documento prodotto, che non corrispondeva a quello ordinato con la prima ordinanza.

La documentazione esibita sarebbe quindi fuori termine e non è stata messa a disposizione della difesa nei termini di rito, in tal modo non consentendo ai deferiti di optare per il rito alternativo ex art. 126 CGS.

16.2. Con il secondo motivo, le parti hanno eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 122 e 123 CGS, nonché la nullità ed inammissibilità del documento denominato “bozza di motivazione” e del deferimento per intervenuta archiviazione prevalente.

Si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto valida ed efficace la “bozza di motivazione” prodotta dalla Procura federale, perché affetta da omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non firmata e non protocollata.

In sostanza, per i reclamanti, dopo la condivisione della “bozza” di archiviazione da parte della Procura federale con la Procura generale del CONI, un documento di archiviazione motivato sarebbe stato prodotto, illegittimamente, solo a seguito della remissione in termini operata dal TFN con ordinanza.

IL TFN avrebbe dovuto, quindi, dichiarare improcedibile il deferimento perché coperto da archiviazione totale e non parziale, come pure si evince dal fatto che non vi è la prova che questo fosse il reale intendimento della PG del Coni, che anzi, con riferimento al proc. federale 727 del 12.5.2022, aveva comunicato alla Procura federale - in riscontro alla comunicazione prot. 1759 del 22 luglio u.s. relativa al procedimento – di “condividere l’intendimento di archiviazione”.

I ricorrenti contestano anche la violazione dell’art. 122 comma 2 CGS in quanto non sarebbe possibile l’archiviazione parziale.

16.3. Con il terzo motivo i condannati lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 119, 126 e 85 CGS, la violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio, l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza; lamentano altresì l’inammissibilità- improcedibilità del deferimento per omessa iscrizione nel registro, in quanto la Procura federale ha iscritto nell’apposito registro solo le prime due denunce pervenute dal presidente della società Petrarca Calcio a 5 (la prima del 10.5.2022 avente ad oggetto la violazione dei protocolli sanitari, la seconda del 28.5.2022 avente ad oggetto la violazione dell’organizzazione dei play-off), ma non la terza del 30.5.2022 (avente ad oggetto la mancata produzione della certificazione Return to play): le prime due hanno dato origine a due diversi procedimenti (nn. 727 e 778) e sono state archiviate, ma la terza è stata fatta confluire nella prima denuncia senza una apposita iscrizione, ai sensi dell’art. 119 CGS, e senza che vi fosse connessione oggettiva e/o soggettiva dei due filoni di indagine, il che sarebbe dimostrato dall’esito del procedimento, in parte archiviato, in parte oggetto del successivo deferimento.

Questa soluzione adottata dalla Procura avrebbe leso il contraddittorio e avrebbe indotto la società a risolvere l’accordo ex art. 126 CGS (Decisione n. 14/TFN - SD del 4.8.2022).

Vi sarebbe dunque stata una violazione di legge ex art. 85 CGS, avendo il TNF consentito alla Procura di produrre la documentazione mancante sul presupposto di una accettazione del contraddittorio mai avvenuta.

16.4. Con il quarto motivo si contesta la violazione dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, e della normativa sul cd. “Return to Play”, nella parte in cui la decisione fa discendere automaticamente la responsabilità dei deferiti, posto che i calciatori si erano negativizzati tra il 13 e il 17 maggio 2022, e solo Dal Cin (negativizzatosi il 17.05.2022) non avrebbe potuto ottenere il certificato per giocare il 21 maggio successivo (essendo necessari 7 giorni), mentre gli altri due calciatori ben avrebbero potuto averlo, e comunque, trattandosi di soggetti rientranti nel gruppo A1 di cui alla Circolare n. 3556/2022 il periodo minimo per l’accertamento diagnostico poteva essere ridotto. Il fatto sarebbe comunque di estrema tenuità.

La difesa ha poi, per ogni singola posizione (Presidente, Segretario e medico sociale) confutato le conclusioni alle quali è pervenuto il TFN e prospettato l’eccessiva onerosità dell’ammenda, comminata in misura elevata alla società senza motivazione in ordine alla quantificazione.

16.5. In conclusione, in via principale, i reclamanti hanno chiesto di annullare la decisione impugnata, in ragione della nullità/ improcedibilità del deferimento, unitamente all’avviso di conclusioni indagini.

Nel merito, hanno chiesto il proscioglimento.

In via subordinata, hanno chiesto di riformare la decisione impugnata e per l’effetto ridurre la sanzione inflitta nei minimi ritenuti di giustizia e secondo equità.

17. All’udienza del 7.12.2022, tenutasi da remoto, udito il difensore dei reclamanti e quello della Procura Federale, la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

18. I quattro reclami indicati in epigrafe possono essere preliminarmente riuniti, in quanto connessi sotto il profilo oggettivo, posto che riguardano un unico atto di deferimento del Procuratore Federale (n. 5664/727 pf21- 22/GC/gb del 7.9.2022) avente ad oggetto identici fatti che, sia pure a diverso titolo, sono imputati ai tre incolpati e alla società Feldi Eboli.

18.1. I reclami, così riuniti, meritano accoglimento, in ragione della fondatezza del secondo e del terzo motivo di reclamo, che rivestono, a parere di questa Corte, natura pregiudiziale, in quanto attengono allo svolgimento del procedimento che ha condotto al successivo deferimento delle parti.

L’accoglimento dei motivi in questione, che possono essere trattati congiuntamente, partendo dal terzo, è dovuto all’accertata violazione dei diritti di difesa dei reclamanti sotto un duplice profilo, che il TNF non ha colto o comunque – pur se prospettato sin dai ricorsi di primo grado - ha ritenuto di interpretare secondo una ricostruzione dell’operato della Procura Federale che questa Corte non può avallare in quanto contrastante con numerose disposizioni del CGS.

Più precisamente, per come verrà chiarito nel prosieguo, è evidente che le Parti sono state condannate in primo grado per effetto di un deferimento che scaturisce da una segnalazione della società Petrarca Calcio che è confluita con una precedente segnalazione (iscritta come proc. n. 727), senza che vi sia stata una iscrizione di un nuovo procedimento e, soprattutto, senza che il diritto di difesa delle parti sia stato adeguatamente rispettato e garantito.

Infatti, come risulta dai documenti versati in giudizio, non era possibile per gli incolpati avere contezza di essere oggetto di una indagine che, nei fatti, si è sdoppiata un mese dopo il suo inizio, senza però che alle parti sia stata data la possibilità di una piena e consapevole difesa.

19. Il primo vulnus riguarda la violazione dell’art. 119 CGS (“Svolgimento delle indagini”), che stabilisce testualmente:

“1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.” 

“2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili.”  

“3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.”

Il riferimento di cui al comma 2 è al Registro istituito “presso la Procura generale dello sport”; trattasi di un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, che si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l’apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell’art. 12 ter dello Statuto del Coni, relativamente a: “[…..] b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore federale; c) comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare del Procuratore federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore federale” […]

In base al comma 4 dell’art. 53 del Codice Coni, “ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell’autore e della data dell’iscrizione o dell’annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto.”

19.1. Nel caso concreto, è evidente che il procedimento n. 727, iniziato con un oggetto ben preciso e a seguito di una altrettanto ben precisa segnalazione/esposto (cfr. documenti istruttori del fascicolo di primo grado, nei quali il collegamento tra procedimento ed esposto del 10.5.2022 è di palmare chiarezza) si sia arricchito di una successiva segnalazione – quella del 30.5.2022 - che però la Procura, nei documenti sopra menzionati, riporta solo alla fine, come fosse un atto istruttorio qualunque (cfr. pag. 90 e ss.) e, cosa ancor più grave, non menziona affatto nell’oggetto della convocazione/audizione di due degli incolpati (Lenza e Marzullo, pagg. 83 e 84 atti istruttori) dell’8.6.2022, quando essi sono stati sentiti nel corso di quello che per la Procura era il proseguimento delle indagini a seguito dell’esposto del 30.5.2022, ma per i due auditi non poteva esserlo in quanto nessuna comunicazione in tal senso era stata loro fatta.

Prova ne è che il Presidente della Feldi Eboli, Gaetano Di Domenico, è stato audito il 16.5.2022 “in qualità di persona informata dei fatti – procedimento n. 727 pf 21/22” (pag. 62 documenti istruttori fasc. primo grado) così come pure il dirigente medico Lazzaro Lenza, audito per il medesimo procedimento il 27.5.2022 (pag. 75 documenti istruttori fasc. primo grado), quando ancora la denuncia della società Petrarca calcio (del 30.5.2022) non era neppure stata formalizzata.

Successivamente, la Procura non ha proceduto alla riconvocazione del Presidente della Feldi Eboli ma solamente, e nuovamente, del medico dott. Lenza e del Segretario della società Nicolino Marzullo (pag. 83 e 84 documenti istruttori fasc. primo grado), audendoli l’8.6.2022 in ordine sempre e solo al procedimento 727 (nei verbali di audizione – pagg. 85 e 87 - si specifica e si sottolinea che l’audizione avviene “ ai fini del presente procedimento”), senza altra specificazione, nell’oggetto della convocazione, del nuovo esposto del 30.5.2022, senza l’assistenza formale di un difensore ed elezione di domicilio presso di esso.

La circostanza che l’audizione sia avvenuta presso lo studio dell’avv. Gaetano Aita è, infatti, e a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza qui impugnata, priva di effetti ai fini della difesa delle parti, che non hanno ricevuto alcun avviso di potersi avvalere dell’assistenza di un legale né tantomeno di poter eleggere domicilio presso lo stesso, tant’è che entrambi hanno chiesto di ricevere eventuali future comunicazioni il Marzullo presso la propria abitazione in Eboli e il Lenza presso l’abitazione del Marzullo.

Di fatto, neppure si sa se l’avvocato Aita abbia assistito all’audizione dei due incolpati o abbia semplicemente messo a disposizione dei locali del suo studio.

Già questi elementi dimostrano che il Di Domenico non avrebbe neanche dovuto essere deferito per l’esposto del 30.5.2022, in quanto completamente ignaro dello stesso, ma che stessa sorte sarebbe dovuta toccare al medico e al segretario perché nei fatti auditi in ordine a un procedimento – il 727 – che era stato iscritto con oggetto diverso da quello per il quale – come si è dedotto solo dopo la conclusione delle indagini e il deferimento – le sudd tte indagini sono state portate avanti dalla Procura.


In sintesi, il procedimento n. 727 ha mantenuto, per tutta la durata delle indagini, la medesima denominazione (“ Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL”) come scaturita dalla generica denuncia del Petrarca Calcio del 10.5.2022, ma non ha mai fatto menzione formale della violazione della normativa sul “Return To Play”, che è quanto denunciato con la segnalazione del 30.5.2022, in relazione alla quale la Procura non ha mai iscritto un separato e apposito procedimento.

Esso è stato archiviato (come dimostrano i numerosi documenti depositati dalla Procura federale, tra cui il prot. 1759 del 22.7.2022, le cui motivazioni sono state richieste, in fase processuale, dal Tribunale federale) e la sua successiva “prosecuzione” non è mai stata iscritta in modo autonomo e al fine di fornire agli incolpati tutte le garanzie difensive, non ultima quella di cui al comma 7 dell’art. 119 CGS, che risulta irrimediabilmente violato.

Tale violazione va letta in combinato-disposto anche con l’art. 85 CGS, in quanto l’avviso finalizzato alla “ discovery” degli atti processuali, a seguito dell’atto di deferimento e della successiva fissazione dell’udienza presso il TFN, contiene l’avvertimento gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.

È evidente che le garanzie di cui all’art. 85 CGS sono prive di contenuto sostanziale se il riferimento è a un procedimento nel quale il diritto di difesa e contraddittorio è stato leso ab origine, come sopra chiarito.

20. Anche se quanto illustrato già sarebbe sufficiente per accogliere il reclamo, va accertata la fondatezza di quest’ultimo anche sotto un secondo e comunque importante profilo, che va chiarito anche perché collegato alla ripetuta reiterazione di produzione in giudizio, da parte del TFN, con le ordinanze istruttorie menzionate nella parte in fatto della presente decisione, della bozza di motivazione dell’intendimento di archiviazione del 22.7.2022.

20.1. Preliminarmente, va detto che il Tribunale ben poteva fare uso del potere istruttorio esercitato, senza per ciò rimettere in termini la Procura federale, come invece prospettato dai reclamanti nel primo motivo di ricorso (motivo che, pertanto, va respinto).

L’attività del TFN, infatti, è stata di tipo meramente istruttorio e procedurale, con riferimento a un documento già esistente e che non è stato formato dalla Procura per effetto della richiesta del giudice federale; peraltro, il comma 8 dell’art. 114 CGS consente al Tribunale ampia libertà in ordine alla rinnovazione, se del caso, della fase istruttoria. In ogni caso, nella fattispecie concreta, la richiesta ha riguardato la motivazione dell’archiviazione parziale, che, nella sua parte “dispositiva”, era già in atti (2/0044/TFNSD/2022-2023 fasc. primo grado).

20.2. Va accertata la violazione dell’art. 122 CGS, sub specie del comma 4, in combinato disposto con gli artt. 123, 126 e 119 CGS.

Nel sistema del Codice, infatti, l’invio dell’avviso di conclusione indagini (art. 123 CGS) è una conseguenza della mancata intenzione del Procuratore federale di non formulare richiesta di archiviazione. Tra esso e il deferimento (art. 125 CGS) vi è la possibilità per le parti, prevista dall’art. 126 CGS, di proporre il cd. patteggiamento, che costituisce notoriamente una importante garanzia al diritto di difesa degli incolpati e segue una procedura ben precisa.

Orbene, è evidente il collegamento che esiste nel sistema tra archiviazione – conclusione indagini- patteggiamento – deferimento: non ha senso patteggiare una condanna se l’indagine è archiviata, così come parimenti la parte non può essere messa nelle reali condizioni di comprendere di cosa è incolpata laddove il meccanismo “archiviazione- conclusione indagini – deferimento” abbia subito, come nel caso di specie, dei vulnera, per effetto dell’imperfetta gestione del procedimento di incolpazione da parte della Procura federale.

Infatti, il comma 4 dell’art. 122 CGS stabilisce espressamente che “ dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.”

Tale disposizione sta a significare che in questi casi la Procura riapre formalmente l’indagine, con nuove comunicazioni di rito agli incolpati, ma soprattutto aprendo un nuovo fascicolo/procedimento, cosa che, nel caso concreto, non è mai avvenuta.

Nella vicenda de quo, infatti, come emerge dalle carte processuali, vi è stata una riapertura indagini – per effetto dell’esposto del 30.5.2022 – “intraprocedimentale”, che non è mai stata formalizzata, come avrebbe dovuto, alle parti in causa e addirittura, per ragioni temporali, non è mai stata oggetto di audizione con il Presidente della Feldi Eboli, ma solo con due soggetti che della società non hanno alcuna rappresentanza.

Tale riapertura non può essere giustificata, come ha ritenuto la sentenza appellata, da ragioni di connessione oggettiva, che non sono contemplate dalla disciplina del Codice sulla riapertura delle indagini: è vero che il comma 4 dell’art. 122 fa riferimento all’emersione di nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.

Tuttavia “l’unitamente a quanto già raccolto” non può prescindere dal rispetto della disciplina codicistica sulle garanzie del diritto di difesa, che passano sia per la corretta iscrizione dei procedimenti disciplinari nel registro del CONI, sia per i conseguenti corretti avvisi sui fatti portati all’attenzione delle parti e sui quali indaga la Procura, sia, da ultimo, sul rispetto delle regole per l’archiviazione dei procedimenti conclusi.

Nel caso di specie, il procedimento n. 727 pf 21/22 era chiaramente coperto dall’archiviazione rispetto all’esposto del 10.5.2022, e mai riaperto in modo formale con riguardo al successivo esposto del 30.5.2022.

Questo si capisce chiaramente dal più volte citato provvedimento “bozza di motivazioni” prot. 1759 del 22.7.2022, firmato dal Procuratore Federale, e che ha fatto ingresso nel processo per volontà dello stesso TFN.

In esso si fa riferimento, e si archivia, l’esposto del 10.5.2022 e quindi il procedimento 727.

Tuttavia, si cita un’ulteriore segnalazione del Petrarca Calcio “in data 08.06.2022”, dalla quale sarebbe emersa la violazione della normativa federale per quanto riguarda la partecipazione dei calciatori Dal Cin, Glielmi e Bissoni alla gara disputatasi in data 21.05.2022 contro la L84 Torino; in questo frangente, la Procura ha affermato di voler procedere con separato provvedimento, ma di questa segnalazione dell’8.6.2022 non vi è traccia in atti, quindi è probabile che il riferimento, alquanto approssimativo, fosse alla menzionata mail del 30.5.2022. 

Tale grave irregolarità nella menzione della data della terza segnalazione dimostra l’approssimazione con la quale la Procura territoriale ha gestito il procedimento. 

A ciò va aggiunto che nel PQM delle motivazioni del 22.7.2022 (prot. 1759), la Procura ha chiesto “l’archiviazione del presente procedimento disciplinare, allo stato degli atti, limitatamente ai fatti segnalati con l’esposto del 10.05.2022 che ha dato origine al presente procedimento, ovverosia alla presunta non corretta applicazione dei protocolli federali in occasione della richiesta di rinvio della gara L84 Torino – Feldi Elboli originariamente programmata per il 15.05.2022”.

È probabile che l’intendimento della Procura fosse quello di continuare l’indagine sui fatti segnalati il 30.5.2022, ma tale volontà, corredata da opportune motivazioni e con l’adeguato supporto istruttorio, non è mai stata formalizzata né è stata data alle parti la possibilità di difendersi; anche perché le audizioni di Lenza e Marzullo, astrattamente e ipoteticamente riconducibili all’esposto del 30.5.2022 e non a quello del 10.5.2022, sono state inglobate nella relazione istruttoria del collaboratore della Procura del 10.6.2022, e depositate tra i “ documenti istruttori” del proc. 727 pf 21/22 sin dall’inizio, a dimostrazione del fatto che tutta l’attività istruttoria svolta per il procedimento 727 è stata formalmente coperta dall’archiviazione, avallata dalla Procura del CONI. 

In sostanza, la successiva “riapertura” delle indagini, che ha portato all’avviso di conclusione delle stesse del 27.7.2022, è avvenuta in modo irrituale, senza garanzia del diritto di difesa e senza specificazione dell’esistenza di un’archiviazione solo parziale.

20.3. Questa Corte non vuole censurare la possibilità, per la Procura, di disporre l’archiviazione parziale di un procedimento. Ciò che va censurato, e per l’effetto comporta la riforma integrale della decisione di primo grado e l’accoglimento dei reclami, è la circostanza che l’archiviazione parziale sia stata palesata solo con l’avviso di conclusione indagini, laddove si afferma che “con separato provvedimento (condiviso dalla Procura Generale dello Sport con nota del 25.07.2022) è stata disposta la archiviazione per i fatti oggetto della prima segnalazione del 10.05.2022”, senza che vi sia stata alcuna possibilità di preventiva difesa.

Peraltro, a parere di questa Corte, l’archiviazione “parziale” è formalmente inesistente e non è mai stata oggetto di apposita formale comunicazione. L’unica comunicazione ha riguardato una archiviazione del proc. 727 che chiunque, tranne la Procura federale, avrebbe inteso come “totale”.

L’aver fatto menzione, nell’avviso di conclusione indagini, di “non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti, oggetto della seconda segnalazione del 30.05.2022, e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate” è irrilevante ai fini del giudizio sul corretto operato della Procura federale.

Infatti, sarebbe stato difficile per chiunque comprendere come, a fronte di un intendimento di archiviazione del proc. 727 del 22.7.2022, senza ulteriori specificazioni, condiviso dal CONI il 25.7.2022, dopo soli due giorni vi sia stata l’effettiva archiviazione del proc. 727 e contemporaneamente la notifica dell’avviso di conclusione indagini avente ad oggetto sempre il medesimo procedimento archiviato, rubricato “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione dei protocolli sanitari da parte della società SSD Feldi Eboli ARL - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 12.05.2022 al n. 727pf21-22”, senza alcuna menzione dei fatti relativi alla violazione della normativa “Return to Play” e senza che la Procura del Coni sia stata notiziata in tal senso (posto che, per il CONI, il procedimento era stato oggetto di archiviazione).

21. In conclusione, la mancata iscrizione di un nuovo procedimento a seguito della denuncia del 30.5.2022 e la circostanza che la bozza di motivazione dell’archiviazione del proc. 727 non recasse la chiara evidenza di una “archiviazione parziale”, mancando qualsivoglia riferimento – sia nell’oggetto del procedimento che nella motivazione e nel dispositivo – ai fatti denunciati dal Petrarca Calcio il 30.5.2022, dimostrano che è stato violato il diritto di difesa delle parti e le regole codicistiche sul procedimento di svolgimento delle indagini e di contestazione degli addebiti, con ciò viziando, irrimediabilmente, il successivo operato della Procura.

22.In conclusione, per i motivi suesposti, i reclami vanno accolti e per l’effetto va annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, oggetto dei reclami medesimi.

P.Q.M.

Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li accoglie e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione dei contributi per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maria Barbara Cavallo                                              Mauro Mazzoni

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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