F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 077/CSA pubblicata del 13 Dicembre 2022 – calciatore Michele Collocolo

Decisione n.  077/CSA/2022-2023       

Registro procedimenti n. 080/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente

Maurizio Greco - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 080/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Michele COLLOCOLO,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 54 del 15.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.11.2022, l’Avv. Maurizio

Greco e  udito l’Avv. Luca Smacchia per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Al 3° minuto del secondo tempo della gara ASCOLI – FROSINONE, disputata in data 11.11.2022, il giocatore della Soc. ASCOLI, COLLOCOLO Michele, si rivolgeva al direttore di gara – dopo una decisione tecnica che quest’ultimo aveva preso – dicendogli “…ma che cazzo fai… … …stai facendo il fenomeno cazzo…”.

L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Serie B, con delibera pubblicata sul C.U. n. 54 del 15.11.2022, lo sanzionava con la squalifica per due gare effettive.

Proponeva tempestivo preannuncio di reclamo, in data 16.11.2022, il calciatore COLLOCOLO, depositando i relativi motivi in data 21.11.2022.

Con il reclamo evidenziava che l’espressione riportata dall’arbitro non aveva contenuto né lesivo, né offensivo, tantomeno minaccioso, ma era solo una protesta in ordine ad una decisione arbitrale non condivisa, che erroneamente veniva qualificata dal Giudice Sportivo come espressione irriguardosa, non essendovi in realtà alcuna intenzione di offendere l’onore e/o il decoro del direttore di gara. 

Sottolineava, ancora il calciatore, che il suo comportamento era sostanzialmente connotato solo da lieve antidoverosità, comunque avendo espresso solo una critica all’operato dell’arbitro senza appunto offenderlo e senza usare gesti o toni minacciosi. Citava, a sostegno delle ragioni svolte, una serie di precedenti e poneva in risalto come non fosse mai stato destinatario di provvedimenti sanzionatori nell’arco della sua carriera calcistica.

Chiedeva così la riduzione ad una giornata di squalifica ovvero, in subordine, la riduzione ad una giornata con ammenda.

In sede di discussione il difensore, riportandosi ai motivi, sollevava un ulteriore appunto alla decisione impugnata.

Rilevava infatti, che, nel corso della medesima partita, anche l’allenatore della Società ASCOLI era stato espulso – sempre per un comportamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro - allenatore che però era stato squalificato solo per una giornata.

Ciò posto le prospettate censure meritano parziale accoglimento per quanto appresso. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale e dallo stesso tenore dell’impugnazione, che il giocatore nella protesta ha usato le parole puntualmente indicate nel referto stesso.

A parere di questa Corte, le espressioni sono sicuramente scurrili ed inurbane e seppur in un alveo teso alla protesta - a seguito di una decisione del direttore di gara, ritenuta erronea - non possono trovare giustificazione, essendo comunque irrispettose della figura dell’arbitro.

Non di meno le stesse non paiono assumere quelle caratteristiche tali da integrare profili di lesività diretta nella sfera soggettiva del direttore di gara, che non è stato attinto né da insulti né da offese alla sua persona, e va considerato, tra l’altro, che la frase stessa non può non essere letta nel contesto agonistico in cui è stata pronunciata.

In questo quadro, quindi, considerate dette circostanze, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione ad una giornata di squalifica, oltre all’ammenda, che si ritiene opportuno determinare nella misura di € 5.000,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione con la squalifica ad una giornata effettiva di gara e con l’applicazione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila). 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Maurizio Greco                                                                   Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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