F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 076/CSA pubblicata del 13 Dicembre 2022 – U.S. Livorno 1915 SSDRL Unip

Decisione n. 076/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 109/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 109/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Livorno 1915 in data 8.12.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 63 del 6.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.12.2022, il dott. Savio Picone e udito l’avv. Federico Menichini per la società reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Livorno 1915 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di 1.000,00 euro ed una gara a porte chiuse, inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Sporting Club Trestina / Livorno 1915, disputata il 4.12.2022 presso lo Stadio “Bernicchi” di Città di Castello.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento qui impugnato: “Per avere propri sostenitori: - introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) nel settore loro riservato; - nel corso del secondo tempo, lanciato sul campo per destinazione 8 bicchieri di plastica e sul terreno di gioco 2 contenitori di plastica e 4 pietre di circa 4/5 cm in direzione di un A.A. In particolare due delle pietre sfioravano l'Ufficiale di gara con evidente idoneità della condotta ad arrecare danni alla integrità fisica del medesimo”.

La società reclamante chiede l’annullamento della sanzione ed afferma, in sintesi, che:

- i fatti che hanno determinato la sanzione sarebbero dovuti alle caratteristiche dell’impianto sportivo, non idoneo ad ospitare una tifoseria numerosa come quella livornese, nonché alle insufficienti misure organizzative e di filtraggio poste in essere dalla società ospitante;

- quanto al lancio di oggetti verso l'assistente dell’arbitro, indubitabilmente il fatto più grave, le pietre non avrebbero dovuto essere presenti nel settore ospiti e, al riguardo, uno degli stewards accompagnatori della U.S. Livorno 1915 (il sig. Stefano Caccavale) avrebbe segnalato al responsabile della pubblica sicurezza, al momento del briefing pregara, che “il settore ospiti era pieno di pietre” da rimuovere, ciò che non sarebbe avvenuto per negligenza della società ospitante;

- il comportamento collaborativo della società, che ha messo a disposizione, a proprie spese, tre stewards per vigilare sui propri sostenitori in trasferta, comporterebbe senz’altro l’applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 29, comma 1 – lett. b), C.G.S.; - in ogni caso, le condotte accertate nel referto arbitrale non avrebbe procurato alcun pericolo per l'incolumità pubblica e nessuna persona avrebbe riportato danni fisici;

- infine, i comportamenti potenzialmente lesivi sarebbero da attribuire a pochissimi tifosi

(essendo state lanciate soltanto quattro pietre);

- pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed ingiusta, siccome penalizzerebbe la società ed un’intera tifoseria (il Livorno, quest'anno, pur disputando il campionato di Serie D, ha totalizzato circa 2.000 abbonati) per comportamenti commessi da pochi sostenitori, in occasione di una partita in trasferta. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 9.12.2022, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo debba essere respinto, per le motivazioni di seguito esposte.

Nel merito, l’assistente dell’arbitro dichiara a referto: “(…) Al 1 s.t. i tifosi del Livorno, chiaramente riconducibili per colori, bandiere, cori, nonché gli unici ad essere disposti sulla tribuna dietro al sottoscritto, accendevano n. 1 fumogeno, che emetteva fumo per circa 2'. Dal 5' s.t. fino al 17' s.t. gli stessi tifosi lanciavano sul campo per destinazione n. 8 bicchieri di plastica, vuoti, che non colpivano nessuno, ma intralciavano la mia corsa. Dal 38' s.t. fino al termine della gara, gli stessi tifosi lanciavano, sul terreno di gioco: n. 2 capsule di plastica vuote, originariamente contenenti bevanda alcolica, cadendo lontano dal sottoscritto; n. 4 pietre, della grandezza di circa 4-5 cm di diametro, di cui

n. 2 mi sfioravano, passando a circa 2-3 cm a destra della mia testa”. 

La descrizione dei fatti non è contestata dalla società reclamante.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, primo comma, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la gravità del fatto sia stata univocamente accertata e descritta nel rapporto arbitrale. Ivi si attesta, tra l’altro, che alcune delle pietre lanciate dalla tribuna hanno sfiorato la testa dell’assistente dell’arbitro. 

Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità delle persone. E, per quanto qui rileva, l’art. 6, terzo comma, C.G.S. estende la responsabilità oggettiva delle società ai comportamenti dei propri sostenitori in trasferta, fatti salvi gli obblighi della società ospitante.

La giurisprudenza ha più volte affermato che la ratio dell’istituto della responsabilità oggettiva, funzionale al pacifico e regolare svolgimento delle competizioni ed alla tutela dell’incolumità delle persone, è quella di indurre le società a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire fatti lesivi, anche nelle gare in trasferta, quando non vi sia una diretta responsabilità dell’organizzazione della gara, elemento, questo, che è al più valutabile ai fini della commisurazione della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. da ultimo CSA, sez. II, n. 66/2022-2023).

Nella specie, non può esser dubbio che il lancio di pietre verso l’assistente dell’arbitro integri la condotta violenta punibile ai sensi dell’art. 26 C.G.S., in quanto idonea a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Al riguardo, deve condividersi l’orientamento interpretativo secondo il quale “(…) l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale. E’ noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in se dell’ordinamento sportivo (…) un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato pericolo per la pubblica incolumità nella peculiare accezione della disciplina sportiva” (così CSA, sez. I, n. 49/2022-2023).

In relazione a sanzione già scrutinata e confermata da questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, n. 5/2022-2023), riguardante la gara Pomezia 1957 / Livorno 1915 del 19.6.2022, per analoghe condotte violente, a carico della reclamante U.S. Livorno 1915 ricorre l’aggravante della recidiva, per la quale il terzo comma dell’art. 26 C.G.S. prevede, in aggiunta all’ammenda, la sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Ed infatti la recidiva, secondo quanto stabilito dall’art. 18, secondo comma, C.G.S. spiega i propri effetti anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva, quando si tratti, come nella controversia in esame, della squalifica del campo ovvero dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse.

Al contempo, è configurabile in favore della reclamante la circostanza attenuante prevista dall’art. 29, primo comma – lett. b), C.G.S., avendo la società concretamente cooperato con le autorità di pubblica sicurezza per prevenire i fatti violenti, mettendo a disposizione, a proprie spese, tre stewards per vigilare sui propri sostenitori in trasferta a Città di Castello.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 C.G.S., l’aggravante e l’attenuante devono giudicarsi equivalenti tra loro.

Ne discende la congruità della sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse di una gara e dell’ammenda di 1.000,00 euro, inflitta dal Giudice Sportivo alla U.S. Livorno 1915 con la decisione qui impugnata, che deve pertanto essere confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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