F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92/TFN – SD del 12 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 11883/451pf21-22/GC/blp del 10 novembre 2022, nei confronti del sig. Ceri Mario + altri – Reg. Prot. 82/TFN-SD

Decisione/0092/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0082/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11883/451pf2122/GC/blp del 10 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Ceri Mario, Di Matteo Nicola, Martelli Gilberto e Lambert Youdel, nonché nei confronti della società US Grosseto 1912 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno10.11.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1. - il sig. Ceri Mario, Presidente del CdA e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti e fino al 24.12.2021, per la società US Grosseto 1912 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 3 dicembre 2021, e di quanto previsto dal CU 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del CU 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi; per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo Federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021;

2. - il sig. Di Matteo Nicola, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato, all’epoca dei fatti a far data dal 24.12.2021, per la società US Grosseto 1912 Srl: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal CU 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del CU 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver provveduto a far eseguire le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse alle Autorità Sanitarie di competenza, con particolare riferimento alla positività rilevata il 24/12/21 del tesserato Faenzi Matteo, alla positività rilevata il 25/12/21 del tesserato Nicolini Marco, alla positività rilevata il 26/12/21 del tesserato Stagnaro Nicola, alla positività rilevata il 03/01/22 dei tesserati Fallani Mattia, Fratini Emiliano, Verducci Giuseppe, Cretella Riccardo e Artioli Federico, alla positività rilevata il 10/01/22 del tesserato Biancon Enrico;

3-4. - il sig. Martelli Gilberto, Responsabile Sanitario tesserato, all’epoca dei fatti, per la società US Grosseto 1912 Srl ed il sig. Lambert Youdel, Medico Sociale tesserato, all’epoca dei fatti, per la società US Grosseto 1912 Srl, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro: per rispondere della violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal CU 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del CU 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid19” del 19/08/21: per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi; per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo Federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021; per non aver eseguito le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse alle Autorità Sanitarie di competenza, con particolare riferimento alla positività rilevata il 24/12/21 del tesserato Faenzi Matteo, alla positività rilevata il 25/12/21 del tesserato Nicolini Marco, alla positività rilevata il 26/12/21 del tesserato Stagnaro Nicola, alla positività rilevata il 03/01/22 dei tesserati Fallani Mattia, Fratini Emiliano, Verducci Giuseppe, Cretella Riccardo e Artioli Federico, alla positività rilevata il 10/01/22 del tesserato Biancon Enrico;

5. - la Società US Grosseto 1912 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per le condotte poste in essere dai sig.ri Ceri Mario e Di Matteo Nicola, rispettivamente Presidente e legale rappresentante dell’US Grosseto 1912 fino al 24.12.21 ed il secondo nella qualità di Amministratore unico dal 24.12.21, nonché per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS per le condotte ascritte ai sig.ri Martelli Gilberto e Lambert Youdel, rispettivamente responsabile sanitario e medico sociale tesserati, all’epoca dei fatti, per la società US Grosseto 1912; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del CU 36/A del 28/07/2021 che pone degli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari, finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti, a carico anche delle Società in modo diretto.

La fase istruttoria

In data 2/02/2022 la Procura Federale, a seguito di una nota di pari data del Collaboratore della Procura Federale dott. Massimiliano Macaluso che, all’esito di una visita ispettiva, evidenziava violazione dei protocolli COVID da parte dell’US Grosseto 1912 Srl, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 451pf21-22 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ad una presunta violazione dell'art. 4 del CGS e del CU n. 36/A pubblicato dalla FIGC il 28 luglio 2021 da parte della Società US Grosseto 1912 SRL in occasione della visita ispettiva del 24/01/2022”.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo le risultanze della visita ispettiva di cui si è detto, eseguita dai Collaboratori sigg.ri Massimiliano Macaluso e Laura Silvestri il 25.01.2022 (non il 24.01.2022 come evidenziato nell’oggetto del procedimento n. 451pf21-22) presso il Centro Sportivo del Grosseto 1912 Srl sito in Via del Laghi, località Roselle, Grosseto. All’esito della visita ispettiva gli anzidetti Collaboratori della Procura Federale redigevano, in data 31.01.2022, un circostanziato rapporto nel quale evidenziavano le violazioni ai protocolli Covid rilevate, allegando la documentazione acquisita.

All’esito dell’esame della relazione ispettiva e dei suoi allegati, l’Organo inquirente, ritenendo sussistenti idonei elementi per proseguire l’azione disciplinare, provvedeva, in data 7.02.22, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestate ai sigg.ri Mario Ceri, Nicola Di Matteo, Gilberto Martelli, Yuodel Lambert e all’US Grosseto 1912 Srl le violazioni di cui al precitato atto.

All’esito della predetta notifica il difensore dei deferiti, previo deposito di regolari procure speciali, perveniva, ai sensi dell’art. 126 CGS, a trovare l’accordo con la Procura Federale per l’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento. Tale accordo, acquisito il parere favorevole della Procura Generale dello Sport del CONI, in assenza di osservazioni da parte del Presidente Federale, diveniva definitivo e veniva pubblicato per il tramite del CU n.  283/AA del 27.05.2022.

Tuttavia i sigg.ri Gilberto Martelli, Yuodel Lambert e l’US Grosseto 1912 Srl non onoravano gli impegni assunti con il patteggiamento delle sanzioni di talché, la Federazione, a seguito di comunicazione dell’Ufficio competente, prendeva atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, dell’intervenuta risoluzione degli accordi con il CU n. 114/AA del 2.11.2022. L’Organo requirente provvedeva quindi, con atto del giorno 10.11.2022, a deferire innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Gilberto Martelli, Yuodel Lambert e l’US Grosseto 1912 Srl, che non avevano rispettato l’accordo raggiunto ex art. 126 CGS e, erroneamente, i sigg.ri Mario Ceri e Nicola Di Matteo, i cui accordi non risultano, allo stato, essere stati risolti, ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 5 dicembre 2022.

Prima dell’udienza il sig. Nicola Di Matteo, rappresentato e difeso dall’avv. Eduardo Chiacchio, depositava tempestiva memoria con la quale eccepiva l’erroneità del deferimento nei suoi confronti in quanto lo stesso aveva adempiuto al raggiunto patteggiamento che, in conseguenza, non era stato risolto dalla FIGC. Chiedeva il proscioglimento.

Il dibattimento

All’udienza del 5 dicembre 2022, era presente il Sostituto Procuratore dott. Luca Scarpa in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, rappresentava che per mero errore erano stati deferiti i sigg.ri Di Matteo e Ceri e, nel merito, concludeva per l’affermazione della responsabilità degli altri deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Gilberto Martelli euro 2.000,00 di ammenda, sig. Yuodel Lambert euro 2.000,00 di ammenda e US Grosseto 1912 Srl euro 5.400,00 di ammenda, così aumentate le sanzioni base di cui ai patteggiamenti non onorati. Era altresì presente l’avv. Eduardo Chiacchio il quale dichiarava di intervenite in udienza per il sig. Nicola Di Matteo, si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo il proscioglimento del proprio rappresentato. Nessuna delle altre parti deferite era presente.

La decisione

Preliminarmente il Collegio, a mente dell’art. 126, comma 5, del CGS, ritiene di dover dichiarare l’improponibilità del deferimento proposto nei confronti dei sigg.ri Mario Ceri e Nicola Di Matteo in quanto dagli atti del procedimento risulta che gli stessi abbiano raggiunto, dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini, un accordo con la Procura Federale per l’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento, accordo che, allo stato, non risulta essere stato risolto dagli Organi federali competenti. La stessa Procura Federale ha dato atto, in udienza, che il deferimento nei confronti dei soggetti in questione è stato proposto per mero errore materiale.

Ritiene, invece, il Collegio che vada dichiarata la responsabilità dei sigg.ri Gilberto Martelli, Yuodel Lambert e dell’US Grosseto 1912 Srl in merito ai fatti e alle violazioni loro ascritte.

Le violazioni alla disciplina anti Covid dettata dalla FIGC, riscontrate dalla Procura Federale in occasione dell’ispezione del 25.01.2022, risultano provate documentalmente e, peraltro, non contestate dai soggetti deferiti. Tali violazioni si sono concretizzate nella violazione dell’art. 44 delle NOIF, del “Protocollo FIGC 2021 - 2022 Dilettanti DCF SGS 04.08.2021”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” emanate dalla FIGC il 10 gennaio 2022, di quanto previsto dal CU 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, dal CU 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” promulgate, sempre dalla FIGC, il 19/08/21.

In particolare i tesserati dell’US Grosseto 1912 Srl, sigg.ri Gilberto Martelli e Yuodel Lambert, rispettivamente responsabile sanitario e medico sociale del sodalizio sportivo, hanno consentito la ripresa degli allenamenti collettivi all’inizio della stagione sportiva 2021-22, avvenuta in data 16.07.2022, senza previa sottoposizione del Gruppo squadra allo screening previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti stessi, screening eseguito solo successivamente in data 21.07.2022. Hanno poi omesso di sottoporre tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo Federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021 e, infine, hanno poi ammesso di non aver comunicato alle Autorità Sanitarie competenti e di non aver interloquito con le stesse circa le accertate positività di alcuni componenti del Gruppo Squadra e in particolare circa la positività del tesserato Faenzi Matteo, rilevata il 24/12/21, del tesserato Nicolini Marco, rilevata il 25/12/21, del tesserato Stagnaro Nicola, rilevata il 26/12/21, dei tesserati Fallani Mattia, Fratini Emiliano, Verducci Giuseppe, Cretella Riccardo e Artioli Federico, rilevata il 03/01/22 e, da ultimo, alla positività del tesserato Biancon Enrico, rilevata il 10/01/22.

Alle accertate responsabilità dei due medici consegue l’irrogazione agli stessi del trattamento sanzionatorio, di cui in dispositivo, che il Tribunale, in continuità con il suo consolidato orientamento in tema di risoluzione, per inadempienza, di accordi raggiunti ex art. 126 CGS, ritiene di dover determinare con l’aumento di circa un terzo di quella che era stata la sanzione di partenza, o sanzione base, per il patteggiamento, così valutando, ai fine della quantificazione della sanzione, anche il mancato rispetto degli accordi raggiunti e il conseguente maggior aggravio di attività per vari Uffici federali.

Infine, per quanto attiene la posizione della Società US Grosseto 1912 Srl e, in particolare, per la determinazione della misura della sanzione da infliggere alla stessa, ritiene il Collegio di dover valutare incidentalmente anche la posizione dei legali rappresentanti della Società, sigg.ri Mario Ceri e Nicola Di Matteo, succedutisi nell’arco temporale durante il quale si sono consumati i comportamenti illeciti contestati.

Reputa il Tribunale che nessuna responsabilità per l’omesso controllo, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi, per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo Federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, per non aver provveduto a far eseguire le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse con le Autorità Sanitarie di competenza, possa essere ascritta ai Presidenti del sodalizio allorquando la Società dispone di un Responsabile sanitario e di un Medico sociale cui vanno addossate tutte le responsabilità in proposito alla luce della giurisprudenza endo ed eterofederale formatasi con riguardo alla responsabilità del legale rappresentante di una Società in tema di disciplina e controlli anti Covid. Infatti, tanto il Collegio di Garanzia del CONI, con la nota decisione n. 85/2021, quanto la CFA, a più riprese (CFA, sez. I, n. 79/2021-2022 e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 37/CFA/2022-2023), hanno affermato la non imputabilità del rappresentante legale per omissioni dei controlli richiesti dalla regolamentazione volta a prevenire la diffusione epidemiologica Covid-19 essendo demandati, tali compiti, per l’appunto, al medico sociale e/o al responsabile sanitario.

Da quanto sopra dovrebbe conseguire, per il Grosseto, una differente dosimetria sanzionatoria rispetto a quella inflitta ai suoi tesserati. Tuttavia, il Collegio ritiene che il venir meno della responsabilità diretta non comporti nessuno “sconto” sanzionatorio per la Società dovendo comunque la stessa rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del CU 36/A del 28/07/2021 che pone degli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, e a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Responsabile sanitario e al Medico Sociale, laddove la responsabilità propria appare in ogni caso superare e assorbire la responsabilità diretta. Appare, dunque, equo applicare anche alla Società l’aumento di circa un terzo della misura della sanzione base determinata in occasione del patteggiamento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improponibile il deferimento proposto nei confronti dei sigg.ri Ceri Mario e Di Matteo Nicola.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Martelli Gilberto, euro 2.100,00 (duemilacento/00) di ammenda;

- per il sig. Lambert Youdel, euro 2.100,00 (duemilacento/00) di ammenda;

- per la società US Grosseto 1912 Srl, euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 12 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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