FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 130/AA del 10/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAGGIO CURCIO AZ PICERNO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 866 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Donato CURCIO, Arcangelo Emilio MAGGIO, e della società AZ PICERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DONATO CURCIO, all’epoca dei fatti, ed anche attualmente, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società AZ PICERNO SRL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del preparatore atletico responsabile squadre minori, Sig. Arcangelo Emilio Maggio, per la stagione sportiva stagione 2020/2021;

ARCANGELO EMILIO MAGGIO, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC quale preparatore atletico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 38 comma 1, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione preparatore atletico responsabile squadre minori – juniores nazionali per la società AZ PICERNO SRL, senza essere regolarmente tesserato per la stessa;

AZ PICERNO SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Donato Curcio, all’epoca dei fatti, e tuttora, presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società e per l’attività svolta nell’interesse di quest’ultima dal Sig. Arcangelo Emilio Maggio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arcangelo Emilio MAGGIO, e dal Sig. Donato CURCIO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società AZ PICERNO SRL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Donato CURCIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Arcangelo Emilio MAGGIO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società AZ PICERNO SRL; - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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