FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 10/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MIRANDA KAKAURIDZE IERVOLINO ASD AC OTTAVIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 847 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Michele IERVOLINO, Francesco MIRANDA, Anri KAKAURIDZE e della società A.S.D. A.C. OTTAVIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE IERVOLINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Ottaviano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Ottaviano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Kakauridze Anri nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 dell’8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 14.3.2022 e A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

FRANCESCO MIRANDA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. A.C. Ottaviano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Ottaviano nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Kakauridze Anri, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 dell’8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 14.3.2022 ed A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022;

ANRI KAKAURIDZE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. A.C. Ottaviano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Ottaviano alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone G del Campionato Regionale Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: A.S.D. A.C. Ottaviano - S.C.D. Città di Torre del Greco del 25.10.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - F.C. Sarnese 1926 dell’8.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. San Vitaliano del 22.11.2021, A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.C.D. Saviano 1960 del 14.3.2022 ed A.S.D. A.C. Ottaviano - A.S.D. Sporting Club Ercolanese del 28.3.2022;

A.S.D. A.C. OTTAVIANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Michele IERVOLINO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. A.C. OTTAVIANO, Francesco MIRANDA e Anri KAKAURIDZE;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele IERVOLINO, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco MIRANDA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig Anri KAKAURIDZE, di 3 (tre) punti di penalizzazione e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. OTTAVIANO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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