FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 138/AA del 14/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CGS BRICOLA BALBI USD BOLZATENESE VIRTUS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 26 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Carlo BRICOLA, Marco BALBI e della società U.S.D. BOLZATENESE VIRTUS, avente ad oggetto la seguente condotta:
CARLO BRICOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della U.S.D. Bolzatenese Virtus, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.. per aver consentito che il sig. Marco Balbi (nato il 15.5.1981), calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, partecipasse alle gare A.C.D. Mele 1983 – U.S.D. Bolzatenese Virtus del 21.5.2022 ed U.S.D. Bolzatenese Virtus – A.S.D. Begato calcio 2013 del 28.5.2022, valevoli per il girone D del campionato Regionale Liguria di Seconda Categoria, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e più in particolare in assenza dell’attestazione “Return to Play”; MARCO BALBI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Bolzatenese Virtus, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver partecipato, alle gare A.C.D. Mele 1983 – U.S.D. Bolzatenese Virtus del 21.5.2022 ed U.S.D. Bolzatenese Virtus – A.S.D. Begato calcio 2013 del 28.5.2022, valevoli per il girone D del campionato Regionale Liguria di Seconda Categoria, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva prescritti per i calciatori che abbiano compiuto i 40 anni di età e, pertanto, in assenza della necessaria attestazione “Return to Play”;
U.S.D. BOLZATENESE VIRTUS, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo BRICOLA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. BOLZATENESE VIRTUS e dal Sig. Marco BALBI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carlo BRICOLA, di giornate 1 (una) di squalifica per il Sig. Marco BALBI e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. BOLZATENESE VIRTUS;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.