FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 140/AA del 14/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TIZZANO GADALETA CANTONE CRISPINO ASD GT 10 PALLA AL CENTRO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 894 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Federica TIZZANO, Bruno Antonio GADALETA, Marco Salvatore CANTONE, Andrea CRISPINO e della società A.S.D. G.T. 10 PALLA AL CENTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICA TIZZANO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere la stessa, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Sig.ri Andrea Crispino e Marco Salvatore Cantone nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale e precisamente il calciatore Sig. Andrea Crispino nella gara ASD Oasi Giovani Carinola - ASD G.T. 10 Palla al Centro del 19/12/2021 ed il calciatore Sig. Marco Salvatore Cantone nella gara ASD Caianello – ASD G.T. 10 Palla al Centro del 26/03/2022 nonché per aver consentito e/o comunque non impedito ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

 BRUNO ANTONIO GADALETA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato con la società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro in occasione della gara ASD Oasi Giovani Carinola – GT 10 Palla al Centro del 19/12/2021 valevole per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Andrea Crispino attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

MARCO SALVATORE CANTONE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro alla gara valevole per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, ASD Caianello – ASD G.T. 10 Palla al Centro del 26/03/2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ANDREA CRISPINO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. GT 10 Palla al Centro alla gara valevole per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale ASD Oasi Giovani Carinola – GT 10 Palla al Centro del 19/12/2021 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. G.T. 10 PALLA AL CENTRO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Federica TIZZANO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. G.T. 10 PALLA AL CENTRO e dai Sig.ri Bruno Antonio GADALETA, Marco Salvatore CANTONE e Andrea CRISPINO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Federica TIZZANO, di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno Antonio GADALETA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marco Salvatore CANTONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea CRISPINO, di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 15 per la società A.S.D. G.T. 10 PALLA AL CENTRO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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