FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 142/AA del 21/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 771 pfi 21-22 adottato nei confronti della società A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da sostenitori della propria squadra presenti sugli spalti della Palestra Polivalente sita in Amatrice (RI) in occasione della gara Amatrice - Sordapicena del 30.4.2022, valevole per il girone E del Campionato di Serie D di Calcio a 5, i quali proferivano reiteratamente frasi ed espressioni offensive e discriminatorie, rivolgendosi ai calciatori della squadra avversaria, composta per la maggior parte da calciatori non udenti o solo parzialmente udenti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DE SANCTIS, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di n. 3 (tre) gare da svolgersi a porte chiuse per la società A.S.D. AMATRICE CALCETTO A 5;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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