FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 143/AA del 21/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI ROSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Paolo DI ROSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO DI ROSA, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.S.D. New Team Lignano C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato ed interloquito (dal 1 al 5 dicembre 2021) con il sig. Besic Sandi, calciatore tesserato per la ASD Calcetto Clark Udine, pochi giorni prima della gara A.S.D. New Team Lignano C5 - ASD Calcetto Clark Udine dell’11.12.2021 valevole per il campionato di calcio a 5 di serie C1, parlando nel corso di tali contatti del possibile esito della gara;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo DI ROSA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 90 (novanta) giorni di inibizione per il Sig. Paolo DI ROSA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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