FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 144/AA del 21/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DALAN VACILOTTO ZATTARIN ASD REAL TAVO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 71 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Cristian DALAN, Michele VACILOTTO, Giuseppe ZATTARIN e della società A.S.D. REAL TAVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN DALAN, all’epoca dei fatti tesserato dalla A.S.D. Real Tavo in qualità di direttore sportivo, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli articoli 66, comma 4, delle N.O.I.F. e 39 lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nel corso della stagione sportiva 2021-22, quale Dirigente accompagnatore ufficiale della Società in occasione di numero 22 gare disputate dalla relativa squadra militante nel Campionato di 2^ Categoria presso il C.R. Veneto, e di conseguenza Rappresentante della Società, allo scopo di sostituire il tecnico abilitato e responsabile della squadra Sig. Antonio Napolitano, impedito a svolgere il ruolo, redatto le distinte e non indicato il nome dell’allenatore consentendo, da una parte, che la Società partecipasse a tali gare in assenza dell’allenatore previsto per tale categoria, e, per l’effetto, l’espletamento di fatto di tale attività al sig. Michele Vacilotto, tesserato della Società quale “Responsabile squadre e area tecnica”, ma sprovvisto di alcuna abilitazione dal Settore Tecnico, inserendolo in distinta quale “Massaggiatore”, e per giunta in una di esse indicando proprio se stesso oltre che come Dirigente accompagnatore anche come allenatore svolgendo tale attività;

MICHELE VACILOTTO, all’epoca dei fatti tesserato quale Responsabile squadre e area tecnica della A.S.D. Real Tavo, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 17, comma 2, e 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, allo scopo di sostituire il tecnico abilitato e responsabile della squadra Sig. Antonio Napolitano impedito a svolgere il ruolo, e seppur in consapevole difetto di alcuna abilitazione da parte del Settore Tecnico, accettato di svolgere, in favore della relativa squadra militante nel Campionato di 2^ Categoria presso il C.R. Veneto ed in occasione di n. 21 gare, di fatto la mansione di Allenatore pur essendo formalmente indicato quale “Massaggiatore”;

GIUSEPPE ZATTARIN, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente della A.S.D. Real Tavo, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito che la squadra militante al Campionato di 2^ Categoria presso il C.R. Veneto, fosse allenata in n. 21 gare dal sig. Michele Vacilotto, tesserato quale “Responsabile squadre e area tecnica” ed in n. 1 dal sig. Cristian Dalan, tesserato quale “Direttore sportivo”, entrambi privi di abilitazione al Settore Tecnico, e per giunta che nelle gare allenate dal Vacilotto, il sig. Dalan, che rivestiva il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, non indicasse in distinta alcun allenatore nella relativa casella, mentre in quella allenata dal Dalan, che questi figurasse sia quale dirigente accompagnatore ufficiale che come allenatore;

A.S.D. REAL TAVO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio Presidente legale rappresentante che dagli altri propri tesserati così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Cristian DALAN, Michele VACILOTTO, e dal Sig. Giuseppe ZATTARIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL TAVO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cristian DALAN, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele VACILOTTO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ZATTARIN, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. REAL TAVO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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