FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 145/AA del 21/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FUSCHILLO ADDEO ASD FRESSURIELLO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 848 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Paolino FUSCHILLO e Gianluca ADDEO, e della società A.S.D. FRESSURIELLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLINO FUSCHILLO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Fressuriello Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Partizan - A.S.D. Fressuriello Calcio disputata in data 27.2.2022 valevole per il girone C del campionato Calcio di Serie D di Calcio a Cinque, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Fressuriello Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mirko Arianna, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Partizan-A.S.D. Fressuriello Calcio disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone C del Campionato di Serie D di Calcio a Cinque, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Fressuriello Calcio, pur non essendo tesserato per tale società;

GIANLUCA ADDEO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fressuriello Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fressuriello Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Mirko Arianna nonché per aver consentito, o comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Fessuriello Calcio alla gara A.S.D. Partizan - A.S.D. Fressuriello Calcio disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone C del Campionato di Serie D di Calcio a Cinque, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fressuriello Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Paolino Fuschillo nonché per aver consentito allo stesso, o comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Fressuriello Calcio in occasione quantomeno della gara A.S.D. Partizan - A.S.D. Fressuriello Calcio disputata in data 27.2.2022, valevole per il girone C del Campionato di Serie D di Calcio a Cinque;

A.S.D. FRESSURIELLO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Gianluca Addeo e Paolino Fuschillo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolino FUSCHILLO e dal Sig. Gianluca ADDEO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FRESSURIELLO CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolino FUSCHILLO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca ADDEO, di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. FRESSURIELLO CALCIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it