FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 150/AA del 24/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – COLUCCI SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 SG

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco COLUCCI e della società SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 SG, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO COLUCCI, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società SSDRL MARIGNANESE CALCIO, ora denominata SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 S.G., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non aver corrisposto all’allenatore, sig. Simone Lilli, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. n. 98/12 del 24.5.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2/2022, comunicato alla Società SSDRL MARIGNANESE CALCIO, ora denominata SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 S.G, con notifica perfezionatasi in data 30.05.2022 a mezzo pec, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia;

SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 SG (all’epoca dei fatti denominata SSDRL MARIGNANESE CALCIO), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Francesco Colucci, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco COLUCCI in proprio e, in qualità legale rappresentante, per conto della società SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 SG; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco COLUCCI, di € 200,00 (duecento) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 per la società SSDRL CATTOLICA CALCIO 1923 SG;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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