FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 152/AA del 28/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ESPOSITO SEMERARO CERRATO E Altri

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Aldo ESPOSITO, Gianclaudio SEMERARO, Monica CERRATO, Luigi DONADIO, Luca GUADAGNOLO, Aniello NUSCO, Maria Grazia FORMISANO e delle società A.S.D. MONOSPOLIS, A.S.D. BS SOCCER TEAM FASANO, A.S.D. MASSIMO PERNA, A.S.D. CANTERA ORTESE, A.S.D. BOMBONERA, A.S.D. SOCCER DREAM PALMA C. e A.S.D. ATLETICO SOCCER ERCOLANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALDO ESPOSITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Monospolis, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente della società organizzatrice, di richiedere l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Givova Soccer Experience” per le categorie di seguito specificate, nonché per aver fatto partecipare società non indicate in sede di richiesta di autorizzazione e più specificatamente: - per non aver richiesto la preventiva autorizzazione federale per le categorie “Under 17 anno 2005 A11” ed “Under 17 anno 2006 A11”; - per aver fatto partecipare nelle categorie “Under 15 anno 2007 A11” e “Under 15 e 2008 A11” società non indicate in sede di richiesta di autorizzazione atteso che l’autorizzazione per tale categoria era stata richiesta e concessa dal Settore Giovanile e Scolastico per le sole società “A.F.C. Fermo SSD ARL”, “A.S.D. Pvteoli Soccer” ed “A.S.D. Cantera Ortese”; le gare disputatesi, inoltre, si sono svolte in violazione dell’art. 12 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, che prevede la direzione da parte di arbitri dell’A.I.A.; - per non aver richiesto la preventiva autorizzazione federale per la categoria “Esordienti 2°anno 2009 A11”, poiché in sede di autorizzazione è stata richiesta e concessa la categoria Esordienti Misti; le gare disputatesi, inoltre, si sono svolte in violazione dell’art. 9 del regolamento del S.G.S., che prevede compagini composte da 9 giocatori e non 11; - per non aver richiesto la preventiva autorizzazione federale per la categoria “Esordienti 2°anno 2009 A9”, poiché in sede di autorizzazione è stata richiesta e concessa la categoria “Esordienti misti”; - per non aver richiesto la preventiva autorizzazione federale per la categoria “Esordienti 1° anno 2010 A9”, poiché in sede di autorizzazione è stata richiesta e concessa la categoria “Esordienti misti”; - per non aver richiesto la preventiva autorizzazione federale per la categoria “Pulcini 2°anno 2011 A7”, poiché in sede di autorizzazione è stata richiesta e concessa la categoria “Pulcini misti”; - per non aver richiesto la preventiva autorizzazione federale per la categoria “Pulcini 1°anno 2012 A7”, poiché in sede di autorizzazione è stata richiesta e concessa la categoria “Pulcini misti”; - per non aver richiesto la preventiva autorizzazione federale per la categoria “Primi Calci anno 2013 A7” e “Primi Calci anno 2014 A7”, poiché in sede di autorizzazione è stata richiesta e concessa la categoria Primi Calci; inoltre le gare disputatesi si sono svolte in violazione dell’art. 9 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, che prevede compagini composte da 4/5 giocatori e non 7; - per non aver richiesto la preventiva autorizzazione federale per la categoria “Piccoli Amici anno 2015 A7”; - per aver utilizzato sulle brochure del torneo il logo “F.I.G.C.” in assenza di autorizzazione; - per aver fatto partecipare le squadre della società dallo stesso rappresentata alle gare delle seguenti categorie non autorizzate: “Esordienti 2° anno 2009 A11”, “Esordienti 2° anno 2009 A9”, “Esordienti 1° anno 2010 A9”, “Pulcini 2° anno 2011 A7”, “Pulcini 1° anno 2012 A7”, “Piccoli Amici A7 2015”;

GIANCLAUDIO SEMERARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. BS Soccer Team Fasano, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Givova Soccer Experience” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis per le categorie “Under 17”, “Esordienti 2°anno 2009 A11”, “Pulcini 2°anno 2011 A7”, “Pulcini 1°anno 2012 A7” e“Piccoli Amici anno 2015 A7”, alle quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata (Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per le categorie appena citate per mancata richiesta da parte dell’organizzatore); nonché per aver partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata alle gare delle categorie autorizzate “Primi Calci A7 2013” e “Primi Calci A7 2014” svoltesi in violazione dell’art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che prevede compagini composte da 4/5 giocatori e non da 7 e dell’art. 7 del regolamento “Primi Calci” poiché prima delle gare non venivano svolte le prescritte attività ludico-motorie e didattiche; nonchè ancora per aver partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata alle gare della categoria autorizzata “Under 15 2007” nonostante il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC avesse autorizzato tale categoria per le sole gare delle società A.F.C. Fermo SSD ARLL, A.S.D. Pvteoli Soccer ed A.S.D. Cantera Ortese; le gare disputatesi per tale categoria, inoltre, si sono svolte in violazione dell’art. 12 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico che prevede la direzione da parte di arbitri dell’A.I.A.;

MONICA CERRATO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Massimo Perna, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Givova Soccer Experience” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis per le categorie “Under 17” ed “Esordienti 2°anno 2009 A9”, alle quali hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata (Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per le categorie appena citate per mancata richiesta da parte dell’organizzatore) nonché per aver partecipato la squadra della società dalla stessa rappresentata alle gare della categoria autorizzata “Under 15 2007” nonostante il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC avesse autorizzato tale categoria per le sole gare delle società A.F.C. Fermo SSD ARLL, A.S.D. Pvteoli Soccer ed A.S.D. Cantera Ortese; le gare disputatesi per tale categoria, inoltre, si sono svolte in violazione dell’art. 12 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico che prevede la direzione da parte di arbitri dell’A.I.A.. In violazione, altresì, dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata, nonostante fosse stata convocata per le date dell’8.8.2022 e dell’11.8.2022;

LUIGI DONADIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Givova Soccer Experience” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis per le categorie “Esordienti 1°anno 2010 A9” e “Pulcini 2° anno 2011 A7”, alle quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata (Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per le categorie appena citate per mancata richiesta da parte dell’organizzatore); nonché per aver partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata alle gare delle categorie autorizzate “Under 15 2007” e “Under 15 2008” nonostante il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC avesse autorizzato tali categorie per le sole gare delle società A.F.C. Fermo SSD ARLL, A.S.D. Pvteoli Soccer e A.S.D. Cantera Ortese; le gare disputatesi per tali categorie, inoltre, si sono svolte in violazione dell’art. 12 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, che prevede la direzione da parte di arbitri dell’A.I.A.. In violazione, altresì, dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante fosse stato convocato per le date del 9.8.2022 e del 10.8.2022;

LUCA GUADAGNOLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bombonera, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Givova Soccer Experience” organizzato dalla società A.S.D. Monospolisper le categorie “Esordienti 2°anno 2009 A11” e “Pulcini 1°anno 2012 A7”, alle quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata;Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per le categorie appena citate per mancata richiesta da parte dell’organizzatore;

ANIELLO NUSCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Givova Soccer Experience” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis per la categoria “Esordienti 1°anno 2010 A9”, alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell’organizzatore. In violazione, altresì, dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante fosse stato convocato per le date del 3.8.2022, del 9.8.2022 e del 18.8.2022;

MARIA GRAZIA FORMISANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Soccer Ercolano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Givova Soccer Experience” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis per le categorie “Pulcini 2°anno 2011 A7” e “Pulcini 1°anno 2012 A7”, alle quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per le categorie appena citate per mancata richiesta da parte dell’organizzatore; A.S.D. MONOSPOLIS, A.S.D. BS SOCCER TEAM FASANO, A.S.D. MASSIMO PERNA, A.S.D. CANTERA ORTESE, A.S.D. BOMBONERA, A.S.D. SOCCER DREAM PALMA C., A.S.D. ATLETICO SOCCER ERCOLANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aldo ESPOSITO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. MONOSPOLIS, dal Sig. Gianclaudio SEMERARO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. BS SOCCER TEAM FASANO, dalla Sig.ra Monica CERRATO, dalla Sig.ra Clorinda D’Aniello, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. MASSIMO PERNA, dal Sig. Luigi DONADIO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA ORTESE, dal Sig. Luca GUADAGNOLO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. BOMBONERA, dal Sig. Aniello NUSCO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. SOCCER DREAM PALMA C. e dalla Sig.ra Maria Grazia FORMISANO in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO ERCOLANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aldo ESPOSITO, di 1 (uno) mese di inibizione ed € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Gianclaudio SEMERARO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Monica CERRATO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi DONADIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca GUADAGNOLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Aniello NUSCO, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Grazia FORMISANO, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONOSPOLIS, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. BS SOCCER TEAM FASANO, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MASSIMO PERNA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA ORTESE, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. BOMBONERA, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SOCCER DREAM PALMA C., e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO ERCOLANO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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