FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 155/AA del 28/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CANU ASD INFERNETTO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 41 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Mattia CANU e della società A.S.D. INFERNETTO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTIA CANU, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Infernetto Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, 39 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, per aver, in data 29 maggio 2022, al termine della gara La Salle – Infernetto Calcio valevole per il Campionato Under 16 Provinciali - gara conclusasi anticipatamente a causa dell’alto numero di espulsi – corso dalla propria panchina verso l’arbitro Sig. Simone Rubeis, urlandogli una frase offensiva e minacciandolo di morte, non riuscendo tuttavia a raggiungerlo poiché lo stesso Canu veniva bloccato da altri soggetti presenti sul campo, intervenuti a protezione dell’arbitro; successivamente a tale episodio - ma sempre nella giornata del 29 maggio 2022 - il Sig. Canu, commentava con una frase offensiva dal proprio profilo Instagram una foto dell’arbitro Sig. Rubeis, presente sul medesimo social network;
A.S.D. INFERNETTO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mattia CANU;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo D’AVELLO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. INFERNETTO CALCIO e dal Sig. Mattia CANU;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Mattia CANU e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. INFERNETTO CALCIO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.