FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 159/AA del 14/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – AS SAMBENEDETTESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pf 22-23 adottato nei confronti della società A.S. SAMBENEDETTESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S. SAMBENEDETTESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Roberto Renzi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S. Sambenedettese S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto RENZI, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S. SAMBENEDETTESE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 700,00 (settecento/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S. SAMBENEDETTESE; − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.