FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 163/AA del 14/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – POMPEI LENZI ASD S. SABINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferruccio POMPEI, Giacomo LENZI, e della società A.S.D. S. SABINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FERRUCCIO POMPEI, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. S. Sabina all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 commi 1 e 2 e 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Giacomo Lenzi di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile per la società A.S.D. S. Sabina, benché privo sia di valido tesseramento, in quanto già tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.C. Perugia Calcio S.r.l. sia della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;

GIACOMO LENZI, all’epoca dei fatti tesserato per la Società A.C. Perugia Calcio S.r.l., dapprima, con la qualifica di Collaboratore della Squadra U15 e, successivamente, con la qualifica di Allenatore UEFA B - cod. 164.426, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 commi 1 e 2, 27, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF per aver svolto, scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile per la società A.S.D. S. Sabina, benché privo sia di valido tesseramento, in quanto già tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.C. Perugia Calcio S.r.l. sia della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri;

A.S.D. S. SABINA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ferruccio POMPEI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S. SABINA, e dal Sig. Giacomo LENZI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferruccio POMPEI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giacomo LENZI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. S. SABINA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it