LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FEOLA/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FEOLA/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Feola Andrea nato a Carbonia il 26.06.1992, regolarmente notificato al Casarano Calcio Srl

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del calciatore e della mancata costituzione nei termini della società, valutata la documentazione pervenuta, Ricorso, Note ed Allegati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, udita la parte presente attraverso il proprio difensore, all’udienza fissata

OSSERVA

quanto segue:

Per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, l'odierno ricorrente è stato tesserato con la società di calcio SSD CASARANO CALCIO SRL, militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico biennale ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. che prevedeva il compenso globale annuo lordo ex art.2:

- di Euro 30.658,00 per la stagione 2019/2020; - di Euro 30.658,00 per la stagione 2020/2021; nonchè un'ulteriore indennità ex art.3:

- di Euro 53.142,00 per la stagione 2019/2020;

- di Euro 65.442,00 per la stagione 2020/2021;

- la società sportiva provvedeva ad onorare le pattuizioni economiche di cui alla stagione 2019/2020 ma, in spregio agli impegni assunti, non provvedeva a saldare integralmente quanto convenuto per la stagione 2020/2021 (pari ad €. 96.100,00) versando esclusivamente il minor importo pari ad €.58.800,00;

- il calciatore, nella stagione 2020/2021 percepiva altresì indennità governative (Sport & Salute) per complessive €.7.600,00.

- Alla data odierna, pertanto, la società ssD CASARANO CALCIO SRL, relativamente alla stagione sportiva 2020/2021, è ancora debitrice nei confronti del Sig. della complessiva e residuale somma pari ad €.29.700,00 così calcolata:

€.30.658,00 a titolo di compenso ex art. 2 del sottoscritto accordo economico; €.65.442,00 a titolo di indennità ex art.3 del sottoscritto accordo economico; €.96.100,00 a cui vanno decurtati:

€.58.800,00 versati dalla compagine sportiva

€.7.600 00 quali indennità governative (Sport & Salute)

€.66.400,00 Importo lordo ancora dovuto= €.29.700,00, oltre interessi.

In ragione delle sopra citate motivazioni, il sottoscritto calciatore, chiede, a codesta spettabile Commissione, che la Società Sportiva SSD CASARANO CALCIO SRL, sia condannata al pagamento della somma ancora dovuta per la stagione sportiva 2020/2021 a titolo di compensi e indennità e pari ad euro €.29.700,00 lordi oltre interessi, e/o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

In sede di udienza il difensore specificava che tale richiesta andava decurtata di euro 10.000,00 atteso l’avvenuto pagamento da parte della società di tale somma attraverso due bonifici del 20/9 e 3/10, e quindi dopo il deposito del ricorso di cui a questo procedimento;

Le controdeduzioni della società, notificate a questa Commissione solo in data 15 novembre, e quindi ben oltre il termine perentorio previsto dall’art. 28 co. 5 del Regolamento (La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso), non possono essere utilizzate ai fini della presente decisone. Tuttavia, attesa la rilevanza della documentazione comunque presente in fascicolo se ne dispone, ai sensi del co. 8 art. 28 Reg. LND, la trasmissione alla Procura Federale per quanto di competenza, attesa la presenza di documentazione che sembrerebbe attestare che il sig. Feola, per la stagione sportiva 2019/2020 ha dichiarato di essere stato soddisfatto di ogni spettanza per tutti i titoli derivanti dall’accordo economico in questione alla data del 30/07/2020, così come, per la stagione sportiva 2020/2021 ha dichiarato di essere stato soddisfatto di ogni spettanza per tutti i titoli derivanti dall’accordo economico in questione alla data del 30/04/2021;.

La CAE , in assenza di controdeduzioni utilizzabili, rispettate le formalità di rito, verificata l’efficacia dell’accordo economico depositato, ritiene fondato il ricorso condannando il Casarano Calcio srl al pagamento, in favore del calciatore Feola Andrea, la somma di euro 19.700,00 .

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie il Ricorso nei termini sopra indicati e dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.;

ordina al Casarano Calcio SRL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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