LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo ESPOSITO/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo ESPOSITO/A.S.D.NOCERINA CALCIO 1910

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 16.11.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Eduardo Esposito del 25.7.2022 (ricevuto a mezzo pec il 26.9.2022), regolarmente notificato il 9.8.2022 alla ASD Nocerina Calcio 1910 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD Nocerina Calcio 1910 (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente vocata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione ad esso allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso il sostituto processuale del proprio difensore (giusta delega depositata in atti) all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Nocerina Calcio 1910, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 5.500,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’associazione la minor somma di euro 4.950,00 – pur avendo adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore – e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD Nocerina Calcio 1910 al “pagamento della somma di Euro 550,00”.

All’udienza del 16.11.2022 il difensore del ricorrente si è riportato al proprio scritto difensivo, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che l’ASD Nocerina Calcio 1910 non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal Sig. Esposito, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dall’associazione nella misura dichiarata dal ricorrente nell’atto introduttivo.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che l’ASD Nocerina Calcio 1910 debba essere condannata al pagamento dell’importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 550,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Eduardo Esposito dell’importo di euro 550,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al  Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

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