LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PALERMO/A.S.D.ROTONDA CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PALERMO/A.S.D.ROTONDA CALCIO
La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;
Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Francesco PALERMO a mezzo p.e.c. in data 08 settembre 2022 alla società A.S.D. ROTONDA CALCIO e la produzione dell’accordo economico con certificazione di deposito e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;
Letto il ricorso con il quale il sig. Francesco PALERMO espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, ha sottoscritto con la società ASD Rotonda Calcio , militante nel campionato di serie D, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., a decorrere dal 04.02.2022 al 30.06.2022, che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 10.000,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 5.000,00 e che, pertanto, lo stesso è creditore della somma di euro 5.000,00); Tutto ciò premesso, il calciatore Francesco Palermo conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. ROTONDA CALCIO” al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 5.000,00, oltre interessi e spese legali.
Preso atto
a) che la società regolarmente citata non si è costituita e che in data 03 novembre 2022 il difensore del calciatore ha fatto pervenire a mezzo pec dichiarazione sottoscritta dal ricorrente con la quale costui dà atto di aver percepito dalla società ASD Rotonda Calcio, a tacitazione delle sue pretese, la somma di € 4.000,00 e chiede, pertanto, dichiararsi la cessazione del contendere;
b) che nel corso seduta il difensore del calciatore ha confermato l’avvenuta conciliazione tra le parti;
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata