LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio VALENTINI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio VALENTINI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 6 settembre 2022 e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Giorgio Valentini, nato a San Benedetto del Tronto (Prov. AP) il 24 agosto 1994 ha esposto quanto segue:

e) per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la Foligno Calcio SSD ARL con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro 6.300,00;

f) la Società ha corrisposto al calciatore euro 2.800,00;

g) la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Valentini di euro 3.500,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Foligno Calcio SSD ARL al pagamento della somma di euro 3.500,00, maggiorati di interessi.

La Società non risulta costituita in giudizio.

All’udienza del 16 novembre è comparsa parte ricorrente che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.:

- in assenza di controdeduzioni, accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Foligno Calcio SSD ARL a riconoscere al Sig. Valentini, come in epigrafe individuato, la somma di 3.500,00 euro. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta avanzata dal calciatore di vedersi riconosciuti gli interessi;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina alla la Foligno Calcio SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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