LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Samuele ROMEO/A.C.NARDO’ SRL

RICORSO DELCALCIATORE Samuele ROMEO/A.C.NARDO’ SRL

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Samuele Romeo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 04.08.2022 alla società A.C. Nardò srl ed inviato a questa Commissione in data 26.09.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.C. Nardò srl – militante nel campionato nazionale di Serie D – per la stazione sportiva 2021/2022, con decorrenza dal 05.01.2022 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 12.500,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 2.500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.C. Nardò srl, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 05.01.2022 e ritualmente depositato presso  la LND in data 11.01.2022.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.C. Nardò srl, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Samuele Romeo della somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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