F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 080/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2022 – S.S. Giugliano Calcio 1928

Decisione n. 080/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 087/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Alberto Urso - Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 087/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 048/Campionati Giovanili del 15.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.12.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 22.11.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società S.S. Giugliano Calcio 1928 ha impugnato la decisione in epigrafe, con la quale è stata comminata al calciatore Scolavino Giuseppe, proprio tesserato, la squalifica per cinque gare effettive perché “al termine della gara, colpiva un avversario con un pugno al volto provocando fuoriscita di sangue dal labbro. Successivamente colpiva con schiaffi e pugni un altro avversario”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Giugliano – Latina del 13.11.2022, valevole per il Campionato Nazionale Under 15 Serie C – Girone E.

La reclamante chiede la riduzione da 5 a 3 giornate della squalifica irrogata al calciatore Scolavino e, comunque, l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, lett. a) e d) C.G.S., evidenziando la giovanissima di età di costui e l’assenza di un alcun precedente disciplinare a suo carico. In particolare, osserva la reclamante, lo Scolavino avrebbe effettivamente commesso un atto violento, ma senza la volontà di arrecare un danno fisico, avendo solo reagito ad un comportamento ingiusto altrui (lett. a) ed essendo intervenuto a difesa di suoi compagni aggrediti (lett. d).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo parzialmente fondato e può conseguentemente essere accolto entro i limiti di cui al dispositivo.

Come può evincersi dal dettagliato referto arbitrale, al termine della gara Giugliano – Latina del 13.11.2022, si è scatenata una vera e propria rissa che ha coinvolto più calciatori di entrambe le squadre, i quali si sono colpiti reciprocamente con pugni, schiaffi e calci: tra questi, Scolavino Giuseppe.

Sta di fatto che, come emerge chiaramente dal suddetto referto, la rissa è stata deliberatamente provocata dal calciatore del Giugliano Rigotti Mario, il quale senza alcuna apparente motivazione, aggrediva il calciatore del Latina De Simone Alessio, sferrandogli un pugno sul viso e così scatenando il violento parapiglia. Per tale fatto, Il Giudice Sportivo ha inflitto al Rigotti la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara.

Ritiene questa Corte Sportiva che, pur non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui all’art. 13, lett. a) e d) invocate dalla reclamante, la sanzione possa tuttavia essere ridotta, seppure di una sola giornata, in applicazione di un generale principio di ragionevolezza, posto che lo Scolavino, pur avendo partecipato attivamente alla rissa, non può risultare sanzionato in misura più grave rispetto a colui che la rissa ha provocato e che si è reso protagonista dei medesimi atti violenti imputati ad esso Scolavino. Conclusivamente, ferma restando la gravità del comportamento di quest’ultimo, si ritiene equa una riduzione della sanzione della squalifica da cinque a quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                        Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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