F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 082/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2022 – Sig. Dicuonzo Stefano

Decisione n. 082/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 090/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore) 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento numero 090/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Dicuonzo Stefano in data 23.11.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale

LND, di cui al Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.12.2022, l’Avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per il reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Dicuonzo Stefano ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Nola / Paganese del 13.11.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il Sig. Dicuonzo fino al 30.06.2023 “Per avere al termine della gara, dapprima colpito con un pugno al volto un calciatore avversario e successivamente reiterato la condotta sferrando alcuni pugni all’indirizzo alcuni dirigenti della squadra ospitante, ingenerando una rissa”.

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento da lui posto in essere nelle circostanze per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione a sette giornate di squalifica e, in via subordinata, la riduzione in maniera significativa e considerevole.

In particolare, il Sig. Dicuonzo non muove contestazioni alla prima delle due condotte addebitategli, consistente nell’aver scagliato un pugno contro un calciatore del Nola, seppur evidenziando come quest’ultimo non abbia patito conseguenze fisiche.

Il reclamante, al contrario, solleva dubbi a proposito del secondo addebito, accaduto nella zona degli spogliatoi, allorché si è scambiato vicendevolmente alcuni pugni con una persona riconducibile al Nola calcio, presumibilmente il magazziniere, evidenziando che, con riferimento a tale episodio, la Società Nola ha ricevuto un’ammenda di Euro 2.500,00 con diffida e deduce che, dopo aver colpito con un pugno il calciatore del Nola, è stato allontanato e condotto negli spogliatoi, ove ha subito un’aggressione fisica alla quale si è trovato costretto a rispondere. In sostanza, il signor Dicuonzo risulterebbe essere vittima e non artefice dell'aggressione. Anche per tale ragione, secondo il reclamante, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13, comma 1, del C.G.S. dell’avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui. In ogni caso, il reclamante chiede riconoscersi il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra le due condotte a lui contestate.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 dicembre 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre condurre un’attenta disamina del referto arbitrale, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, del C.G.S., dal quale emerge quanto segue:

ESPULSIONE DIRIGENTI - A fine partita mentre si rientrava negli spogliatoi, l'allenatore in seconda partiva dalla sua panchina per venire a sferrare un pugno ad un giocatore avversario. Il Sign. Dicuonzo continuava poi imperterrito a sferrare pugni anche ad altri dirigenti locali nella sotta stante gli spogliatoi, accendendo così una vera e propria 'rissa' che veniva placata solo dopo alcuni minuti. VARIE ED EVENTUALI – Un tale con la tuta del Nola calcio, probabilmente il magazziniere a fine partita entra nella zona degli spogliatoi e risponde con le mani al sign. Dicuonzo. 

Dall’integrazione del referto effettuata dal direttore di gara con mail del 15.11.2022 è stato inoltre precisato che “Con la presente tengo a sottolineare che il Sign. Dicuonzo a fine partita si scagliava contro il calciatore avversario partendo dalla panchina fino ai limiti dell'area di rigore, colpendolo con un pugno sullo zigomo.

Con riguardo alla predetta refertazione giova evidenziare che la società Nola ha interposto reclamo dinanzi a questa Corte avverso la sanzione dell’ammenda di Euro 2.500,00 alla stessa inflitta dal Giudice Sportivo per i fatti contestati al proprio magazziniere e indubitabilmente connessi alla presente controversia. 

Con decisione n. 72 resa in data 7 dicembre 2022, questa Corte, dopo aver sentito l’Arbitro della gara, ha, tra l’altro, statuito che “Il soggetto con la tuta dalla società reclamante sarebbe intervenuto, a fine gara, per difendere i tesserati della società dall’atteggiamento violento tenuto dall’allenatore della squadra avversaria”, ossia proprio il Sig. Dicuonzo e che “Il direttore di gara ha inoltre chiarito che, trattandosi del magazziniere della società reclamante, la sua presenza nella zona antistante gli spogliatoi non poteva essere considerata indebita. Da quanto esposto, emerge che nel caso di specie può trovare effettivamente applicazione la circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., invocata dalla reclamante, atteso che il magazziniere ha agito ‘in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui’. Alla luce della dinamica dei fatti, per come chiariti dall’arbitro, la Corte ritiene di accogliere il reclamo e di applicare una diversa e più congrua sanzione, annullando la sanzione della diffida e riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00, in considerazione della applicazione dell’attenuante e della complessiva minor gravità della condotta posta in essere dal soggetto addetto a servizi della società reclamante.” Dalla sopra esposta ricostruzione dei fatti accaduti in occasione degli episodi per cui è causa, emerge che il motivo di impugnazione su cui si basa il reclamo del Sig. Dicuonzo, secondo cui lo stesso avrebbe subito un’aggressione fisica ad opera del magazziniere del Nola, alla quale si sarebbe trovato costretto a rispondere, risultando così vittima dell'aggressione e non aggressore, risulta smentita da una pluralità di fonti probatorie. In primo luogo, dagli atti ufficiali, i quali fanno piena prova di quanto accaduto ai sensi del citato art. 61, comma 1, del C.G.S., da cui emerge che il magazziniere del Nola, entrato nella zona degli spogliatoi a fine partita, si è trovato a rispondere con le mani al Sig. Dicuonzo (cfr. voce Varie ed eventuali del referto arbitrale).

In secondo luogo, dalle dichiarazioni dell’Arbitro rese nel procedimento di impugnazione coltivato dal Nola e definito con la decisione n. 72/2022 di questa Corte, dalle quali è emerso che lo stesso magazziniere sarebbe intervenuto, a fine gara, per difendere i tesserati della propria società dall’atteggiamento violento tenuto negli spogliatoi dal Sig. Dicuonzo, tanto che la Corte ha concesso alla società Nola i benefici della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, del C.G.S. dell’avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, riducendo la sanzione dell’ammenda da Euro 2.500,00 a Euro 1.000,00.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, pertanto, risulta congrua e condivisibile, anche alla luce della particolare gravità della condotta posta in essere dal Sig. Dicuonzo, scissa in due momenti ed azioni ben distinti ed autonomi che inducono ad escludere di poter riconoscere il vincolo della continuazione: egli si è, infatti, dapprima scagliato in campo contro un calciatore avversario, partendo dalla propria panchina fino ai limiti dell'area di rigore, colpendolo con un pugno sullo zigomo e poi, come sopra esaminato, alcuni minuti dopo negli spogliatoi, contro i dirigenti e il magazziniere del Nola. A ben vedere, la sanzione qui contestata, in considerazione della particolare violenza del comportamento del Sig. Dicuonzo, resterebbe congrua e da confermare, ad avviso di questa Corte, quand’anche si volesse ravvisare una continuazione nella condotta del reclamante.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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