F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 97/TFN – SD del 15 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 11875/79pf22-23/GC/blp del 10 novembre 2022 nei confronti del sig. Cascione Dario + altri – Reg. Prot. 81/TFN-SD

Decisione/0097/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0081/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Maurizio Lascioli – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11875/79pf2223/GC/blp del 10 novembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Cascione Dario, Coviello Giorgio, Carinci Alessandra e della società US 1913 Seregno Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 11875/79pf22-23/GC/blp del 10 novembre 2022, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

"1. Il Signor Cascione Dario, n.q. Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Unione Sportiva 1913 Seregno Calcio S.r.l. dal 15/01/2022:

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, commi 5 e 6 delle N.O.I.F., e 32, comma 5-bis, comma 5-ter e comma 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per avere, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., omesso di vigilare, nella sua qualità di legale rappresentante della U.S. 1913 Seregno S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento alla società Big One Energy S.r.l., acquirente con atto perfezionatosi il 15 gennaio 2022 dell’intero capitale sociale della U.S. 1913 Seregno S.r.l., ed alla Sig.ra CARINCI Alessandra, titolare di una quota pari al 20% del capitale della società acquirente Big One Energy S.r.l., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., le attestazioni di solidità finanziaria della società acquirente Big One Energy S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1) delle N.O.I.F., nonché la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità della Sig.ra CARINCI Alessandra di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotte non tempestivamente dopo il termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del C.G.S. e carenti per la Sig.ra CARINCI Alessandra in relazione a quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. ed insufficienti per la società Big One Energy S.r.l. ai fini dell’accertamento della equipollenza del merito creditizio a quello previsto dal citato art. 20 bis, comma 6, lett.

A1) delle N.O.I.F., e comunque, per non essersi attivato - in quanto vertice della società sportiva – affinché la società acquirente Big One Energy S.r.l. e la Sig.ra CARINCI Alessandra, titolare di una quota pari al 20% del capitale della società acquirente Big One Energy S.r.l., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

2. il Signor Coviello Giorgio, Amministratore Unico e Legale rappresentante della società Big One Energy S.r.l. acquirente con atto perfezionatosi il 15 gennaio 2022 dell’intero capitale sociale della società U.S. 1913 Seregno S.r.l, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Unione Sportiva 1913 Seregno Calcio S.r.l.:

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis, comma 6 delle N.O.I.F., e 32, comma 5-bis, comma 5-ter e comma 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., le attestazioni di solidità finanziaria della società acquirente Big One Energy S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1) delle N.O.I.F., in quanto prodotte non tempestivamente dopo il termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del C.G.S. e comunque insufficienti ad accertare la equipollenza del merito creditizio della società medesima a quello previsto dal citato art. 20 bis, comma 6, lett. A1) delle N.O.I.F.;

3) la Signora Carinci Alessandra, titolare di una quota pari al 20% del capitale della società Big One Energy S.r.l., all’epoca dei fatti, acquirente con atto perfezionatosi il 15 gennaio 2022 dell’intero capitale sociale della U.S. 1913 Seregno S.r.l.:

a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., e 32, comma 5-bis, comma 5-ter e comma 5-quater del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1 del C.G.S., per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., e non prodotta dopo il termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del C.G.S. e carente in relazione a quanto previsto dal citato comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.;

4) la Società U.S.1913 Seregno S.R.L.:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante della società U.S. 1913 Seregno S.r.l, al momento della commissione dei fatti;

b) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Coviello Giorgio, Amministratore Unico e Legale rappresentante della società Big One Energy S.r.l., acquirente dell’intero capitale sociale della società U.S. 1913 Seregno S.r.l. e della Sig.ra Carinci Alessandra, titolare di una quota pari al 20% del capitale della medesima società Big One Energy S.r.l., al momento della commissione dei fatti;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32 comma 5 bis, del C.G.S.

La fase istruttoria

Il suddetto deferimento costituisce la conclusione di un'indagine eseguita nel procedimento disciplinare avente ad oggetto: "Trasmissione da parte della Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie in data 25.7.2022 della istruttoria espletata a seguito della istanza di riesame formulata dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l., in applicazione del comma 6 della norma transitoria di cui all'art. 32 del C.G.S., per come modificato con C.U. FIGC n. 206/A del 17 marzo 2022", iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 26.7.2022 al n. 79pf22-23.

Nel corso della stessa veniva acquista copiosa documentazione quali, di particolare rilevanza, la nota della Co.A.P.S. del 20.7.2022 Prot n. 1637 ss. 22-23 ed i relativi allegati e la successiva nota della stessa del 3.8.2022 contenente risposte a quesiti, visure camerali e dati di censimento societario ed al termine la Procura Federale trasmetteva la comunicazione di conclusione delle indagini Prot. 8440/79pf22-23/GC/gb del 5.10.2022 non solo agli odierni deferiti, ma anche al signor Pierluigi Di Santo, nella sua qualità di Procuratore e legale rappresentante di U.S. 1913 Seregno s.r.l., con gli avvertimenti di rito.

A seguito di detta notificazione perveniva la memoria difensiva nell'interesse di U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l., del suo legale rappresentante signor Dario Cascione e dei signori Giorgio Coviello, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Big One Energy s.r.l., della signora Alessandra Carinci, nella qualità di socia della citata società portatrice del 20% del capitale sociale con allegata un'attestazione della Banca Centro Lazio rilasciata in data 12.10.2022 nonché la memoria difensiva nell'interesse del signor Pierluigi Di Santo. Per quest'ultimo la Procura Federale, acquisita ulteriore documentazione che dimostrava il breve lasso temporale nel quale aveva ricoperto il ruolo di Direttore Generale, previa sua audizione, ha provveduto a trasmettere alla Procura Generale dello Sport l'intendimento dell'archiviazione, senza procedere al deferimento.

Un tentativo di patteggiamento della pena riguardante gli odierni deferiti è fallito a causa di dissenso sulla determinazione delle sanzioni.

Il dibattimento

Disposta la rituale convocazione, è pervenuta nei termini la memoria difensiva del 29.11.2022 nell'interesse di tutti i deferiti. All'udienza odierna, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti da remoto, l'avv. Jennyfer Bevilacqua, difensore dei deferiti e, per la Procura Federale, il dott. Luca Scarpa.

Quest'ultimo, previe osservazioni critiche al contenuto della citata memoria difensiva datata 29.11.2022, ha chiesto l'accoglimento del deferimento e, per l'effetto, l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - nei confronti del signor Dario Cascione, mesi 2 (due) di inibizione;

- nei confronti del signor Giorgio Coviello, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- nei confronti della signora Alessandra Carinci, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società U.S. 1913 Seregno s.r.l., punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.

Il difensore dei deferiti, dopo aver contestato le asserzioni del Rappresentante della Procura Federale, ha richiamato la memoria difensiva del 29.11.2022 e ribadito le conclusioni rassegnate nelle quali ha chiesto, in via preliminare, il proscioglimento dei deferiti per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare e, in via principale, il loro proscioglimento per l'insussistenza delle violazioni ascritte e per il sodalizio sportivo anche per l'insussistenza della responsabilità diretta ed oggett va  per l' nsussistenza della violazione di cui all'art. 32, comma 5 bis, CGS e, in subordine, la riduzione al minimo edittale le sanzioni in applicazione degli artt. 12 e 13 C.G.S. valutando le condotte effettivamente poste in essere e applicando le circostanze attenuanti per aver fattivamente collaborato con Co.A.P.S. e, in via di ultimo subordine, nel caso di ritenuta applicazione della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica, la commutazione degli stessi in ammenda.

I motivi della decisione

a) In fatto.

Risulta pacifico dall'esame degli atti acquisiti che in data 15 gennaio 2022 si è perfezionata una cessione dell'intero capitale sociale dell'U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. dal signor Davide Erba alla Big One Energy s.r.l., costituitasi a far data dal 26.1.2017 e partecipata per l'80% dal signor Giorgio Coviello e per il residuo 20% dalla signora Alessandra Carinci e che con lettera pec del 31.1.2022 il sodalizio ha trasmesso la relativa documentazione prevista dall'allora vigente normativa (all'epoca il testo dell'art. 20bis N.O.I.F. era quello approvato con C.U. n. 41/A del 28.7.2021).

La Co.A.P.S. rilevava la mancata produzione della documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità della signora Carinci e la non conformità della documentazione attestante i requisiti di solidità finanziaria in capo alla società acquirente non reperendo nel materiale consegnato l'indicazione del merito creditizio goduto dalla stessa e le attestazioni da parte degli Istituti di Credito aventi rapporti pregressi a copertura del biennio a ritroso, con le indicazioni richieste dalle lettera a.i) e a.ii) (testo all'epoca in vigore), corredate dalle dichiarazioni che tali rapporti non si fossero estinti con saldo passivo.

La Co.A.P.S., viste le modifiche introdotte all'art. 20-bis NOIF con C.U. n. 206/A del 17.3.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 3, Norma Transitoria, invitava U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. e, per conoscenza, la società acquirente ed il signor Giorgio Coviello, con lettera pec in data 11.4.2022 a formulare istanza di riesame e il sodalizio sportivo, unitamente alla società acquirente, vi provvedeva tempestivamente in data 22.4.2022 trasmettendo la visura camerale e una certificazione  rilasciatale in data 20.4.2022 dalla Banca Centro Lazio che attestava l'inesistenza di irregolarità o di inadempimenti nei rapporti bancari e che, in relazione all'attività di impresa svolta, individuava la "classe di rischio 2 (massimo 1 minimo 12) secondo la classificazione assegnata dal nostro di sistema informatico Customer Profile Scoring Rischio-modello: Ratong R 2.Oc.", negando la legittimità della richiesta dei requisiti di onorabilità in capo alla socia signora Alessandra Carinci.

Esaminati tali documenti, la Co.A.P.S., non ritenendoli sufficienti, giusta applicazione dell'art. 32, c. 5, Norma Transitoria C.G.S. sollecitava con lettera pec in data 10.6.2022 il sodalizio sportivo e, per conoscenza, la società acquirente, affinché integrasse, nel termine perentorio di 15 giorni, la documentazione in relazione al possesso dei requisiti di onorabilità della signora Carinci e dei requisiti di solidità finanziaria, chiedendo precisazioni in merito all'attestazione della Banca rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 20-bis, c. 6, N.O.I.F. ed esattamente se la classe di rischio indicata fosse equiparabile a quella indicata nella norma.

U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l., unitamente a Big One Energy s.r.l., replicava con lettera pec in data 27.6.2022 (il termine di calendario scadeva il precedente sabato 25) ribadendo l'inapplicabilità alla signora Carinci dell'art. 20-bis, c. 3, N.O.I.F. e sostenendo di aver già soddisfatto il requisito di cui all'art. 20-bis, c. 6, N.O.I.F. con la precedente produzione dell'attestato della Banca.

La Co.A.P.S., atteso l'omessa prova del possesso in capo alla signora Carinci dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 20-bis, c. 3, N.O.I.F. per i soci che controllino, anche indirettamente il 10% del capitale della società sportiva e rilevato la tardività della risposta all'integrazione sulla prova dei requisiti di solidità finanziaria della società acquirente e comunque la carenza dell'attestazione che la classe di rischio assegnata dalla Banca fosse almeno equipollente rispetto a quella B+ richiesta dall'art. 20bis, c. 6, lett. A), sub aii), N.O.I.F., ha trasmesso gli atti alla Procura Federale.

Nella memoria difensiva per i deferiti datata 18.10.2022, successiva alla comunicazione della chiusura delle indagini, è stata allegata altra dichiarazione del 12.10.2022 della Banca Centro Lazio, la quale attesta alla società acquirente  che "in relazione all'attività di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rischio 3- agosto 2022- (1 rappresenta il massimo del rating positivo- ovvero rischio basso- 12 rappresenta il minimo di rating-ovvero rischio alto), secondo la classificazione assegnata dal nostro sistema informatico Customer Scoring Rischio- Modello: Rating R 2.Oc.". b) Considerazioni in diritto.

1. Preliminarmente il Collegio condivide i principi che regolano la materia in questione, già affermati dalla Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, nella decisione n. 0043/CFA del 9.12.2021 (richiamata anche in quella successiva n. 0055/CFA del 28.12.2021, sempre a Sezioni Unite) nella precedente versione della normativa, successivamente rafforzata, in forza dei quali: - l'art. 20-bis delle N.O.I.F. e l'art. 32, comma 5-bis del C.G.S., perseguono la finalità di accrescere l'effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche;

- tale finalità è chiaramente individuata nelle premesse del Comunicato Ufficiale n. 221/A "... considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell'ipotesi di inosservanza delle norme, consentono alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti...";

- le suddette disposizioni- che trovano puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l'intuitus dei nuovi soggetti che accedono alla compagine azionaria, acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza- sono dettate a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, e fanno leva, da una parte, sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dell'ordinamento civile (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di quello sportivo sovranazionale (Codice Europeo di etica sportiva del 13.15 maggio 1992) e, dall'altra, sul canone di auto responsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive- agevolate dalla maggiore certezza che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni- nel loro relazionarsi con la F.I.G.C.

Questi principi sono già stati condivisi anche dal Collegio di Garanzia del Coni con decisione n. 00583 del 29.4.2022 nella quale, esaminando le modifiche normative in materia intervenute per effetto del C.U. n.ri 205/A e 296/A del 17.3.2022, a parziale modificazione dell'art. 20-bis N.O.I.F. e dell'art. 32 C.G.S., ha osservato che lo stesso è intervenuto per introdurre un trattamento differenziato, in termini sanzionatori, tra chi ha osservato in ritardo agli obblighi di documentare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria e chi neppure possiede tali requisiti, con l'aggiunta di una norma transitoria (sulla quale si tornerà), precisando i soggetti sui quali ricadono gli obblighi previsti.

2. Sempre preliminarmente, osserva che la fattispecie in esame, per quanto verificatasi temporalmente nel precedente regime normativo, deve ritenersi regolata da quello sopravvenuto per effetto dell'art. 32 C.G.S., Norma transitoria, c. 1, atteso che i novellati commi da 5-bis a 5-novies trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera di Co.A.P.S., come peraltro confermato dalle richieste di integrazioni formulate da Co.A.P.S. in data 11.4.2022 con preciso riferimento alla normativa sopravvenuta e dalla presentazione della tempestiva domanda di riesame in data 22.4.2022 con allegati.

3. Passando all'esame delle questioni agitate, i deferiti eccepiscono nuovamente la sopravvenuta carenza di interesse all'applicazione delle sanzioni di cui al combinato disposto degli artt. 20-bis N.O.I.F. e 32, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater C.G.S., anche in relazione all'art. 31, in quanto le suddette norme non potrebbero applicarsi nei confronti di sodalizi sportivi appartenenti alla L.N.D. con la conseguenza del venir meno dell'interesse ad agire nella prosecuzione del giudizio.

L'eccezione non è condivisibile.

Infatti al momento del verificarsi della condotta di rilevanza disciplinare (cessione di tutte le quote risalente al 15.1.2022 ed inoltro della documentazioni carente ed insufficiente a Co.A.P.S. in data 31.1.2022, successiva presentazione di istanza di riesame, termini integrativi concessi da Co.A.P.S.), U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. era società sportiva partecipante al campionato professionistico di Serie C e come tale destinataria della normativa, anche sanzionatoria, in materia di acquisizioni e cessione di partecipazioni societarie.

La mera circostanza che al termine di quella stagione sportiva sia retrocessa per demeriti sportivi e pertanto in questa stagione partecipi al Campionato di Serie D, riconducibile all'ambito dilettantistico, non può provocare alcun effetto sull'interesse dell'ordinamento sportivo alla promozione dell'azione disciplinare ed al suo proseguimento.

L'indagine della Procura Federale ha potuto iniziare a fine luglio 2022 con la segnalazione di Co.A.P.S., che può essere effettuata solo all'esito del riesame, dell'integrazione dei termini e della relativa procedura ai sensi del c. 6 della Norma transitoria dell'art. 32 C.G.S. e pertanto solo con l'esaurirsi infruttuoso del procedimento amministrativo, cui i deferiti hanno volontariamente partecipato, interagendo ripetutamente con Co.A.P.S. (e poi con la stessa Procura Arbitrale nel tentativo fallito di raggiungere un patteggiamento delle sanzioni per tutti gli indagati, poi deferiti).

4. Relativamente al possesso o meno del requisito della solidità finanziaria in capo alla società acquirente i deferiti hanno eccepito che avrebbero allegato all'istanza di riesame del 22.4.2022 l'attestazione della Banca Centro Lazio rilasciata in data 20.4.2022 che, in relazione al merito creditizio, lo indicherebbe nella classe di rischio 2 (massimo 1 e minimo 12), dove la classe di rischio 1 sarebbe quella meno rischiosa e la classe 12 quella più rischiosa e quindi l'attribuzione alla società acquirente "certamente di un mbuon rating e comunque migliore o quantomeno pari ad un B+ richiesto dalla normativa", affermando di aver, con spirito collaborativo, depositato in allegato alla memoria difensiva successiva alla ricezione dell'avviso di conclusione di indagine, altra dichiarazione della medesima Banca "in cui si specifica che il Rating 1 rappresenta il rischio più basso; dunque il Rating risultapositivo ed equiparabile ad A, mentre il rating 12 rappresenta un rating negativo, intendendosi per tale un elevato rischio per la Banca".

4.1 Prima di esaminare le suddette argomentazioni il Collegio rileva che l'art. 20-bis, c. 6, N.O.I.F. nell'elencare i requisiti di solidità finanziaria che gli acquirenti le partecipazioni societarie devono documentare alla Co.A.P.S. tramite dichiarazione di uno o più Istituti di Credito, nazionali o esteri, in forma di referenza bancaria, alla lettera A1), sub aii), così recita: "attestino il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato".

4.2 Se ne deduce che la società acquirente è direttamente onerata della produzione di tale attestazione bancaria, originariamente nel rispetto del termine decorrente dal perfezionarsi della cessione (ex art. 20-bis, c. 7) o entro il termine aggiuntivo non prorogabile di 15 giorni dalla richiesta (c. 8) o, nel presente caso, anche in sede di riesame (ex art. 32, norma transitoria, c. 3) o in sede di eventuale integrazione per concessione del soccorso soccorso istruttorio di Co.A.P.S. (ex art. 32, Norma transitoria, c. 5), il cui contenuto è peraltro vincolato laddove l'Istituto di Credito deve attestare il merito creditizio non sulla base della propria personale scala di rischio (priva di standard convenzionali), ma compiendo una comparazione con la scala di valutazione delle principali agenzie sul mercato al fine di appurare se la classe assegnata dal singolo Istituto di Credito non sia inferiore a quella distinta dalle principali agenzie di rating sul mercato internazionale dalla sigla B+ o comunque equipollente alla stessa.

4.3 Orbene, l'attestazione del 20.4.2022 della Banca Centro Lazio non soddisfa i requisiti imposti dalla normativa, limitandosi ad indicare l'attribuz on alla B g One Energy s.r.l. della classe di rischio 2 del suo sistema informatico, aggiungendo tra parentesi di un massimo 1 minimo 12, senza neppure indicare se il numero 1 minimo rappresentasse il rischio più basso o quello più alto e, soprattutto, astenendosi dalla comparazione valutativa della propria classe interna con la scala di valutazione B+ delle agenzie di rating.

4.4 Proprio in ragione di tale manchevolezze, la Co.A.P.S. con lettera pec del 10.6.2022, ha espressamente richiesto l'integrazione atta a chiarire "se il merito creditizio, riconducibile alla classe di rischio 2 (massimo 1 minimo 12), ivi attestato, sia equiparabile a quello stabilito dal citato 6 comma, lettera A1, aii)) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.", nel termine qualificato perentorio di 15 giorni dalla ricezione. Senonché entro tale termine né la società acquirente né U.S. 1913 Seregno s.r.l. hanno integrato tale documentazione, essendosi limitati ad inoltrare una lettera pec in data 27.6.2022 nella quale dichiaravano che, come sarebbe risultato dall'attestazione precedente del 20.4.2022, il rischio 1 era il più basso ed il rischio 12 il più alto, così che sarebbe stato soddisfatto il requisito del merito creditizio, riservandosi spontaneamente di produrre "a stretto giro" altra attestazione bancaria "con specifico dettaglio della scala di merito creditizio utilizzata dall'Istituto Bancario", peraltro mai pervenuta.

4.5 Dal che si desume che la società acquirente, non solo non ha mai integrato la documentazione richiesta al fine di configurare il requisito della solidità finanziaria, ma è anche decaduta dal termine di perentorio di integrazione concessole dalla Co.A.P.S., consumato sabato 25 giungo 2022. Ed invero, per quanto già superfluo, la Norma transitoria di cui al c. 5, dell'art. 32 C.G.S. qualifica espressamente tale termine di integrazione come aggiuntivo e definisce i 15 giorni "non ulteriormente prorogabili". D'altronde la natura perentoria di tale termine risulta parimenti confermata dal combinato disposto dell'art. 20-bis, comma 8, N.O.I.F. in tema di concessione di un termine aggiuntivo per il deposito della documentazione mancante di 15 giorni, definito espressamente non prorogabile e dal successivo c. 9 per il quale "non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6".

4.6 La tesi difensiva per la quale al caso di specie dovrebbe trovare applicazione l'art. 155 c.p.c. sui termini processuali con l'effetto che il termine scadente nel giorno di sabato slitterebbe al lunedì (giorno dell'invio delle integrazioni datate 27.6.2022), oltre che ancora inutile per l'omessa integrazione documentale del requisito richiesto, risulterebbe peraltro inapplicabile al caso di specie. Infatti i termini concessi da Co.A.P.S. in una fase accertativa di natura amministrativa, appaiono sostanziali a garanzia dell'adempimento delle richieste istruttorie e non di natura processuale.

4.7 Quanto appena esposto in tema di decadenza renderebbe di per sé priva di ogni valore probatorio l'attestazione rilasciata dalla Banca Centro Lazio in data 12.10.2022, allegata alla memoria difensiva dei deferiti del 18.10.2022 prodotta alla Procura Federale dopo la comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini con la conseguenza di non poter essere presa in considerazione ai sensi dell'art. 20-bis, c. 9, N.O.I.F.

La stessa, aldilà della palese tardività confermata dal diverso contesto, non più amministrativo ma già disciplinare, nel quale è stata riversata e dal non essere indirizzata alla Co.A.P.S., non appare comunque rilevante.

Ed invero, rispetto alla prima tempestiva ma carente attestazione, si rileva che in solo quattro mesi la società acquirente ha cambiato la classe di rischio, essendo passata dalla 2 alla 3 e che la classe 1 rappresenta il massimo del rating positivo, ovvero rischio basso, mentre la classe 12 rappresenta il minimo del rating, ovvero rischio alto (affermazione già sollevata dalla società acquirente nella nota del 27.6.2022, ma non suffragata da alcuna dichiarazione bancaria, mai inviata neppure fuori termine e pertanto non apprezzata dalla Co.A.P.S.).

Ancora una volta l'Istituto di Credito si è però sottratto a quella comparazione valutativa prevista dalla norma tra la classificazione delle proprie classe di rischio interno e quelle di merito creditizio secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating, così che l'affermazione per la quale il rischio 3 sarebbe addirittura migliore del rating B+ o comunque equipollente resta apodittica e sprovvista da ogni sostegno probatorio.

Ne consegue che, anche se si volesse per un attimo superare gli effetti dell'intervenuta decadenza dal diritto di produrre l'attestazione bancaria, continuerebbe a difettare la prova del requisito di solidità di cui all'art. 20-bis, c. 6, A1), aii) N.O.I.F.

5. Relativamente alla contestata carenza del requisito dell'onorabilità in capo alla signora Alessandra Carinci i deferiti, anche nell'ultima memoria difensiva prima del dibattimento, hanno continuato a sostenere la tesi per la quale la stessa non era tenuta a presentare alcuna attestazione trovando applicazione al caso di specie il solo art. 20-bis, c. 2, N.O.I.F., risultando così sufficiente l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità in capo al solo signor Giorgio Coviello, nella sua veste di amministratore di Big One Energy s.r.l. con poteri di rappresentanza, società resasi acquirente dell'intero capitale di U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. nonché su detentore del controllo dell'80% del capitale sociale dell'acquirente, essendo invece la partecipazione della socia signora Carinci pari al solo 20%.

L'argomentazione è però priva di pregio.

Infatti, se è pur vero che il c. 2 regola l'acquisizione di quote societarie ad opera di società o enti nazionali o esteri, reclamando i requisiti di onorabilità in capo "a coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitano i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi", è altrettanto vero che il successivo c. 3 dispone che "i requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva".

Orbene, l'obbligo di attestazione dei requisiti di onorabilità di cui al c. 5 del citato articolo discende proprio da quest'ultima previsione che si aggiunge ("in ogni caso") a quella precedente, peraltro soddisfatta dal solo signor Coviello, non costituendo un'alternativa, proprio al fine di un più invasivo controllo sui soggetti che acquistano, anche tramite società, una significativa partecipazione della società sportiva professionistica.

Infatti la signora Carinci, controlla indirettamente, tramite la sua partecipazione in Big One Energy s.r.l., il 20% del capitale sociale del sodalizio sportivo con l'effetto di risultare destinataria dei requisiti di onorabilità essendo così in grado di concorrere in modo apprezzabile a determinarne le sorti (peraltro la volontà di estendere i controlli ai soci dell'acquirente è manifesta al punto che, in caso di acquisto della partecipazione ad opera di società neocostituita, lo stesso comma, obbliga alla dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità tutti i soci, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta).

In conclusione la signora Carinci ha consapevolmente violato l'obbligo posto a suo carico della norma richiamata non avendo mai depositato l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità.

6. Relativamente al deferito signor Dario Cascione, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante di U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l., la difesa ha sostenuto che lo stesso avrebbe agito nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti non venendo posto in essere la contestata omissione di vigilanza sugli adempimenti in capo alla società acquirente, per aver rispettato il termine di integrazione con la memoria del 27.6.2022, per l'illegittimità della richiesta dei requisiti di onorabilità in capo alla signora Carinci e per l'intervenuta osservanza dei requisiti di solidità finanziaria forniti con l'istanza di riesame.

Anche questa tesi è destituita da ogni fondamento, palesemente contraria ai documenti bancari in atti e fondata su argomenti già ampiamente confutati.

Da ciò discende la responsabilità anche personale del signor Cascione, nello svolgimento degli incarichi apicali presso U.S. 1913 Seregno s.r.l.

Infatti le condotte allo stesso contestategli sono ascrivibili nell'alveo dell'art. 4, c. 1, C.G.S., relativamente ai doveri di lealtà, correttezza e probità, nel quale possono sussumersi tutte le condotte di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2; art. 2392, c. 1, c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive. Nella già citata decisione n. 0043 del 9.12.2021 della Corte Federale a Sezioni Unite, proprio in relazione alla responsabilità del legale rappresentante del sodalizio sportivo, si legge che "se gli acquirenti e l'ente interessato dall'acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può

escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell'art. 4 C.G.S.". Quanto sopra argomentato è a maggior ragione vero nel caso di specie in cui il sodalizio sportivo ha regolarmente interloquito, unitamente alla società acquirente, con la Co.A.P.S. essendo destinatarie di scambi epistolari e sottoscrivendo quelli indirizzati a tale Organo, dimostrando così di non essersi attivato al fine di indurre i signori Coviello e Carinci ad ottemperare al deposito della documentazione rispettivamente carente e mancante.

7. Riguardo alla posizione di U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. chiamata a rispondere per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, c. 1, C.G.S. per il comportamento posto in essere dal suo legale rappresentante signor Cascione, di responsabilità oggettiva ai sensi del c. 2 per i comportamenti inadempienti dei signori Coviello e Carinci e di responsabilità propria per la violazione dell'art. 32, c. 5-bis C.G.S., la difesa ha eccepito che la stessa avrebbe collaborato fornendo la documentazione richiesta nei termini prescritti e depositando istanza di riesame, ribadendo la tesi della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ed all'applicazione delle sanzioni per effetto della retrocessione.

Quando già esposto consente di ribadire l'infondatezza anche di queste argomentazioni, dovendo la società sportiva rispondere della responsabilità diretta per le condotte del suo legale rappresentante, di quella oggettiva per quelle poste in essere dai signor Coviello e Carinci, soci di Big One Energy s.r.l., detentrice dell'intero capitale sociale e di quella appositamente prevista a suo carico dalla normativa applicabile.

Il Collegio considera altresì eque le sanzioni richieste durante il dibattimento dal Rappresentante della Procura Federale per le ragioni che seguono.

Ed invero:

- la responsabilità disciplinare del signor Cascione, legale rappresentante del sodalizio sportivo, come anticipato, rileva sotto il solo profilo dell'omessa vigilanza con riferimento ai comportamenti inadempienti posti in essere dalla società acquirente, così che la sanzione inibitoria di mesi due risulta proporzionale;

- la responsabilità disciplinare del signor Coviello, legale rappresentante della società acquirente e detentore dell'80% del capitale sociale, da considerare all'epoca dei fatti come soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S. nell'interesse di U.S. 1913 Seregno s.r.l., pur pacifica, va comunque  inserita nel quadro fattuale già riferito nel quale comunque ha prodotto, in sede di istanza di riesame, una prima tempestiva attestazione bancaria sul possesso dei requisiti di solidità finanziaria, per quanto irregolare e, sia pur assai tardivamente, ha poi provveduto, con una sorta di resipiscenza, al deposito di una seconda attestazione bancaria, ancora incompleta ma almeno utile alla comprensione della prima sulla progressione delle classi di rischio, così che la sanzione inibitoria di mesi quattro risulta proporzionale;

- la responsabilità disciplinare della signora Carinci, detentrice del 20% del capitale sociale della società acquirente, da considerare all'epoca dei fatti come soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S. nell'interesse di U.S. 1913 Seregno s.r.l., è quella più grave non avendo la stessa in nessuna occasione nonostante i plurimi inviti di Co.A.P.S., prodotto la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, così che la sanzione inibitoria di mesi sei risulta proporzionale;

- la responsabilità della società U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l., sotto i tre profili già esaminati ed oggetto del deferimento, è manifesta, così che la sanzione della penalizzazione di due punti nella classifica della corrente stagione sportiva risulta inevitabile, corrispondendo tra l'altro a quella minima edittale di cui all'art. 32, c. 5-quater, C.G.S.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Cascione Dario, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Coviello Giorgio, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la sig.ra Carinci Alessandra, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società US 1913 Seregno Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                            Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 15 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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