F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 088/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2022 – F.C. Crotone S.r.l.
Decisione n. 088/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 057/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo con procedimento di urgenza numero 057/CSA/2022-2023, proposto da F.C. Crotone S.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 68/DIV dell’31/10/2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16.12.2022, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La FC CROTONE SRL ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra FC CROTONE SRL e AZ PICERNO del 30/10/2022, è stata inflitta la sanzione della inibizione temporanea fino a tutto il 15/11/2022 a carico del Direttore Generale sig. Raffaele Vrenna “per avere, durante il primo tempo, minacciato un calciatore della squadra avversaria, e successivamente per avere reagito agli spintoni infertigli da quest’ultimo al termine del primo tempo, mentre stavano rientrando agli spogliatoi con una condotta analoga”.
All’udienza del 4/11/2022 la Corte, anche in considerazione dei motivi di reclamo, ha ritenuto necessario richiedere un supplemento di indagine alla Procura Federale, il cui solo rapporto è stato posto a fondamento della decisione del Giudice Sportivo, conseguentemente sospendendo l’esecuzione della sanzione in attesa della richiesta integrazione.
In data 1° dicembre 2022 perveniva la relazione della Procura Federale avente ad oggetto il supplemento di indagine richiesto.
In tale relazione venivano acquisite le dichiarazioni del Dott. Federico Giuseppe (collaboratore Procura Federale) e dell’avv. Francesco Tropepi (sostituto procuratore) entrambi delegati dalla Procura Federale al controllo della gara Crotone – Az Picerno del 30/10/2022.
Inoltre veniva riportato il contenuto della audizione del calciatore De Ciancio Rodrigo dell’Az Picerno in merito alla gara in questione e all’episodio oggetto della sanzione comminata al sig. Raffaele Vrenna.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale limitandola al presofferto e in via gradata, la commutazione del residuo della sanzione con una ammenda ha proposto due motivi.
In primo luogo la ricorrente ha sostenuto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61 e 65 del CGS/FIGC in quanto, a suo dire, il Giudice Sportivo non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento nei riguardi del dirigente ammesso nel recinto di giuoco unicamente sulla base della refertazione dei collaboratori della Procura Federale
In secondo luogo la ricorrente ha sostenuto la abnormità ed evidente sproporzionalità della sanzione irrogata in considerazione del fatto che al calciatore che è entrato in contatto con il Vrenna è stata comminata per il medesimo episodio la sanzione dell’ammenda.
Quanto al primo motivo la Corte ritiene che sia infondato poiché non vi è stata alcuna violazione del disposto della norma richiamata.
Quanto al secondo motivo esso è parzialmente fondato poiché la sanzione irrogata appare eccessiva rispetto a ciò che è emerso in ordine all’episodio incriminato.
La Corte rileva che il supplemento di indagine effettuata dalla Procura Federale appare insoddisfacente in quanto non aggiunge alcun elemento ulteriore di valutazione dell’episodio rispetto a quanto già refertato in precedenza.
Essa ritiene, sulla base degli accertamenti complessivi compiuti, di dover accogliere il ricorso per quanto riguarda la richiesta formulata in via gradata, rideterminando la sanzione in una ammenda di € 1.500,00, giudicando tale sanzione congrua rispetto al comportamento tenuto dal Vrenna.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe nella richiesta in via gradata e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 1.500,00.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce