F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 093/CSA pubblicata del 21 Dicembre 2022 – Piacenza Calcio 1919 S.r.l.

Decisione n. 093/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 094/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Bruno Di Pietro - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 094/CSA/2022-2023, proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. in data 29.11.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV dell’22/11/2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 6 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Bruno Di

Pietro e udito l’Avv. Andrea Scalco per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Alla società Piacenza Calcio, con C.U. 86/DIV del 22 novembre 2022, veniva comminata sanzione di € 5.000,00, inflitta dal giudice Sportivo, in quanto, “propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, facevano esplodere un petardo nel proprio settore, lanciavano nel settore avversario un bengala e, sul recinto di gioco, un fumogeno e alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario, il tutto senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.”.

Avverso tale provvedimento, in data 29.11.2022, la società Piacenza Calcio proponeva ricorso ex art. 71 c.g.s. federale, ritenendo: A) che la ricostruzione fattuale riportata nei documenti ufficiali di gara e nel comunicato ufficiale impugnato fosse errata e: B) che, in ogni caso, il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato ed eccessivo rispetto a quanto accaduto.

A) In relazione al primo punto di contestazione, la società afferma che la ricostruzione fattuale riportata nei documenti ufficiali di gara e nel comunicato ufficiale impugnato sarebbe stata errata in relazione ai cori di discriminazione razziale, in quanto, riteneva la società, che questi non fossero riferiti, come sostenuto dai soli collaboratori della procura, al giocatore avversario Mangni Doudou, ma che fossero cori di contestazione rivolti al portiere del Lecco Riccardo Melgrati per vicende passate, legate alla stagione 2018/2019. A riprova di ciò, la società sostiene che: 1) i cori sarebbero stati ripetuti per tutta la durata dell’incontro, e non solamente al momento dell’entrata nel campo di gioco di Mangni Doudou; 2) e che nella squadra avversaria militassero altri due giocatori stranieri che non venivano fatti bersaglio di cori di discriminazione razziale, a dimostrazione che l’intento dei cori non fosse discriminatorio.

In relazione al lancio di petardi ed oggetti, la società sostiene che, giocando il Piacenza fuori casa, potesse essere contestato ad essa solo l’utilizzo del materiale pirotecnico e non la introduzione del materiale all’interno dell’impianto.

B) In relazione al secondo aspetto della impugnazione della sanzione, la società afferma che, in ogni caso, il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato ed eccessivo rispetto a quanto accaduto, poiché, in relazione ai presunti cori discriminatori, questi venivano proferiti in un unico momento ossia all’ingresso in campo del calciatore Mangni; erano opera di pochi ed isolati soggetti; e venivano uditi e segnalati unicamente dai Collaboratori della Procura Federale e da nessuno degli ufficiali di gara né dal delegato di Lega, il quale segnala il lancio di oggetti ma non i cori. Ed in relazione al lancio di materiale pirotecnico ed oggetti, il trattamento sanzionatorio fosse sproporzionato in quanto tali azioni non rientravano nell’alveo della violenza poiché non mettevano in pericolo l’incolumità degli altri soggetti presenti nell’impianto di gioco: infatti il petardo veniva esploso prima dell’inizio della gara all’interno del settore ospiti riservato proprio ai tifosi del Piacenza Calcio e i due bengala venivano lanciati in zone prive di persone (recinto di gioco ma non in campo e tribuna senza la presenza di pubblico). Mentre il bicchiere oltre ad essere di plastica non colpiva il calciatore Buso del Lecco, il quale veniva solo attinto marginalmente dal liquido contenuto nel bicchiere.

I motivi venivano esaminati e discussi da questo collegio nella udienza del 6 dicembre 2022, tenuta in videoconferenza, alla quale interviene l’Avv. Andrea Scalco che insiste nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice Sportivo, con C.U. 86/DIV del 22 novembre 2022, commina una sanzione di € 5.000,00, in quanto, i sostenitori del Piacenza calcio, “durante la gara, intonavano ripetuti cori di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, facevano esplodere un petardo nel proprio settore, lanciavano nel settore avversario un bengala e, sul recinto di gioco, un fumogeno e alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario, il tutto senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.”. Nel suo provvedimento il Giudice Sportivo, sulla base della ricostruzione fattuale in atti, applica la sanzione prevista per la violazione dell’art. 23, comma 3 c.g.s. che recita: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere… […].”, individuando correttamente la sanzione all’interno dei criteri di cui all’art. 23, comma 1 c.g.s. (ex art. 23, comma 4 c.g.s.), e sulla base della responsabilità di cui all’art. 6, comma 3 c.g.s. (“Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento […] dei propri sostenitori”); inoltre il Giudice Sportivo correttamente individua l’importo dell’ammenda di cui all’art. 23, comma 1 c.g.s., operando già il bilanciamento delle attenuanti in applicazione dell’art. 13, comma 2, ed individuando le “ulteriori circostanze” nella assenza di conseguenze. Quindi appropriata appare la contestazione di cui all’art. 23, comma 3 c.g.s., che punisce alternativamente “l’introduzione” o “l’utilizzazione”, senza che possa essere accolta la posizione della società, la quale impugna la presunta errata contestazione, affermando che il Giudice Sportivo si sarebbe dovuto limitare alla contestazione della sola utilizzazione. Essendo ipotesi alternative, è indifferente se la contestazione riguardi entrambi gli aspetti o uno solo, tra introduzione e utilizzazione, in quanto in nessun caso è prevista una aggravante progressiva per la contestazione congiunta dei due aspetti.

In relazione ai cori discriminatori, non vi è ragione per considerarli non avvenuti, o non diretti al giocatore Mangni Doudou, argomentando che sarebbero stati uditi, nella occasione della sostituzione, dai soli collaboratori della procura o che, al contrario, sarebbero stati uditi per tutta la gara, in quanto diretti ad altro calciatore per altre vicende. Di questo non vi è prova. Né può essere considerata prova il fatto che essendo presenti in campo altri due calciatori avversari di colore, nei loro confronti non si sarebbero prodotti cori discriminatori. La società chiede, cioè, la applicazione di una sorta di probatio diabolica, laddove afferma che la discriminatorietà presuntivamente non diretta verso due giocatori, comporti automaticamente la sua inesistenza nei confronti di un terzo giocatore. Resta quindi valida la relazione dei collaboratori della procura, i quali segnalano i cori (“coro […] ripetuto 4 volte […] buh! Buh! Buh! Buh!”) solo al momento della entrata in campo del giocatore in questione. Ciò che invece non si evince chiaramente dalla relazione dei collaboratori della procura è la incidenza diffusiva del coro, in quanto non è evidenziato se questo, per dimensione e percezione, fosse tale da costituire offesa o pericolo. Quindi si ritiene che non si possa dubitare sul fatto che il coro discriminatorio si sia verificato nelle circostanze indicate dalla procura. Ma, e per tale aspetto il ricorso della società può essere parzialmente accolto, ne resta incerta la carica potenzialmente offensiva o pericolosa.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad €

4.000,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

Bruno Di Pietro                                                             Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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