F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 094/CSA pubblicata del 21 Dicembre 2022 – U.S. Avellino 1912 S.r.l.

 

Decisione n. 094/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 100/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Bruno Di Pietro - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 100/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 05.12.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 97/DIV del 28 novembre 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06 dicembre 2022, l’Avv. Bruno Di Pietro e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Alla società U.S. Avellino 1912 S.r.l., con C.U. 97/DIV del 28 novembre 2022, il giudice Sportivo imponeva la sanzione di disputare una partita a porte chiuse (individuata, nello stesso C.U. in quella da disputarsi nella seconda giornata successiva alla pubblicazione della medesima decisione) e comminava una ammenda di € 5.000,00, in quanto, successivamente all’espletamento di indagini istruttorie aggiuntive per i fatti accaduti in occasione della gara Foggia/Avellino del 7 novembre 2022, effettuate dalla procura su richiesta del Giudice Sportivo a mezzo di C.U. 75/DIV dell’8 novembre 2022, rimanevano accertati sia i fatti che la loro gravità, come descritti negli atti della procura, sia originariamente che nell’indagine suppletiva.

Avverso tale provvedimento, in data 05.12.2022, la società U.S. Avellino 1912 proponeva ricorso ex art. 71 c.g.s. federale, ritenendo: 1) che la sanzione di disputare una gara a porte chiuse era ingiusta in quanto in violazione del principio comune che impone il “ne bis in idem”, in quanto la sanzione sarebbe già stata scontata, poiché in seguito ad ordinanza prefettizia dell’11.11.2022, la società aveva già disputato una gara a porte chiuse (quella contro il Giugliano del 13.11.2022); 2) che le sanzioni non tenevano in debito conto che alcuni atti di intemperanza venivano compiuti dai tifosi dell’Avellino solo in risposta del comportamento violento dei tifosi avversari; 3) che, nel determinare le sanzioni, non fosse stata attentamente valutata la rilevanza del fatto che l’Avellino giocasse in campo esterno; 4) che nel determinare le sanzioni non fosse stata tenuta in debito conto, a norma dell’art. 29, comma 1, lett. b) del c.g.s. federale, l’attività di collaborazione preventiva con le Forze dell’Ordine della società Avellino, che si era esplicata nella richiesta della società, effettuata il 3.11.2022, sia alla Questura che alla Prefettura di Avellino che alla Prefettura, con la quale la società richiedeva di attenzionare la trasferta dei tifosi dell’Avellino a Foggia; 5) che non essendo stato, il campo dell’Avellino, mai diffidato, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare una preliminare diffida in luogo delle “porte chiuse”.

I motivi venivano esaminati e discussi da questo collegio nella udienza del 6 dicembre 2022, tenuta in videoconferenza, alla quale interviene l’Avv. Eduardo Chiacchio che insiste nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Giudice Sportivo, con C.U. 75/DIV dell’8 novembre 2022, e successivamente agli episodi avvenuti durante la partita Foggia/Avellino, disponeva indagini suppletive a cura della procura. Con C.U. 97/DIV del 28 novembre 2022, il Giudice Sportivo, accertati i   fatti come indicati nella relazione suppletiva della procura, concludeva, osservando che “da quanto sopra esposto risulta, in primo luogo, la gravità delle condotte poste in essere, rispettivamente e reciprocamente, dai tifosi del Foggia e dell'Avellino, in occasione e durante la gara fra le due Società medesime” e che “appare, pertanto evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori delle due Squadre impegnate nella gara, condotte che, in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Inoltre, esse hanno determinato, anche in concreto, la sospensione della partita e la necessità, per i molteplici soggetti sopra indicati, di fare ricorso alle cure mediche, con conseguenti prognosi di giorni di riposo e di cure”. Sulla base di tali evenienze documentali, il Giudice Sportivo “ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta” applicava la sanzione per l’Avellino, costituita da una ammenda dell’importo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e dal provvedimento di disputare una gara a porte chiuse, individuandola nella seconda giornata successiva alla pubblicazione del provvedimento.

In relazione al primo motivo di impugnazione, questo appare non accoglibile. In effetti non sembra ravvisabile a questa Corte che nel provvedimento del Giudice Sportivo vi sia stata violazione del principio del “ne bis in idem”. I due provvedimenti afflittivi, quello del Giudice Sportivo e quello del Prefetto, seppur apparentemente dispongano la medesima sanzione imponendo una gara “a porte chiuse”, però sono geneticamente e funzionalmente diversi. Geneticamente diversi, in quanto il provvedimento del Giudice sportivo ha natura “sanzionatoria” per i fatti avvenuti durante la gara con il Foggia, e ciò sulla base delle previsioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. e); mentre il provvedimento del Prefetto ha natura “preventiva” rispetto alla gara da disputarsi contro il Giugliano, successiva a quella già disputata con il Foggia. Tale differenza genetica, ha risvolti anche funzionali diversi: infatti il provvedimento del Giudice Sportivo dispone la sanzione valutando i fatti già avvenuti nella gara contro il Foggia, quindi funzionalmente la sanzione punisce quei fatti; il  Prefetto invece dispone il provvedimento valutando i potenziali e possibili futuri fatti violenti che si sarebbero potuti verificare nella gara contro il Giugliano e quindi funzionalmente la sanzione è precauzionale per fatti futuri, sulla base di quello che era già avvenuto contro il Foggia. In sintesi: il Giudice Sportivo valuta solo i fatti della partita in questione e ne punisce la rilevanza violativa della norma; il Prefetto valuta i fatti violenti della partita contro il Foggia, solo come indizio di possibili future violazioni della norma sanzionatoria, e precauzionalmente dispone che la partita successiva, con il Giugliano, sempre delicata dal punto di vista della rivalità territoriale, si debba svolgere a porte chiuse. Quindi l’interesse del Giudice Sportivo è limitato esclusivamente alla partita contro il Foggia, mentre l’interesse del Prefetto è limitato esclusivamente alla partita contro il Giugliano. Sulla base di tali differenze genetiche e funzionali, questa Corte ritiene che i due provvedimenti possano sussistere contemporaneamente, senza pericolo di violazione dell’autonomia degli Ordinamenti Statale e Sportivo e senza violazione del principio del “ne bis in idem”.

In relazione al secondo e terzo motivo di impugnazione, trattabili unitariamente, si rileva che il Giudice Sportivo abbia effettuato correttamente un bilanciamento delle diverse situazioni, applicando una ammenda ridotta alla metà rispetto a quella comminata al Foggia, ritenendo che alcuni comportamenti violenti dei tifosi dell’Avellino fossero stati attuati in risposta a precedenti comportamenti dei tifosi avversari (epperò rilevando come alcuni altri comportamenti violenti dei tifosi della società ricorrente avessero invece carattere autonomo) e rilevando che l’Avellino giocasse in campo esterno;

In relazione al quarto motivo di impugnazione, non sembra che la segnalazione effettuata dalla società possa costituire uno specifico atto di collaborazione preventiva a norma dell’art. 29, comma 1, lett. b) c.g.s. federale, in quanto si limita solo a ribadire una attenzione su aspetti che le Forze dell’Ordine attenzionano “istituzionalmente”, senza necessità di atti di impulso esterni. Infatti, la società si limitava a segnalare la necessità di controlli tesi ad evitare che i tifosi potessero essere in possesso di materiale genericamente pericoloso utilizzabile durante il tragitto o durante la gara o che i controlli fossero adeguati ai fini di scongiurare possibili intemperanze. La genericità delle segnalazioni, nonché il loro contenimento nell’alveo delle attività istituzionali delle Forze dell’Ordine in occasione di gare di calcio, non consente a questa Corte di dare a tale segnalazione un rilievo specifico tale da indurre una modifica in senso migliorativo del provvedimento del Giudice Sportivo.

In relazione al quinto motivo di impugnazione, inerente ad una presunta obbligatoria graduazione della sanzione afflittiva, secondo l’elenco delle previsioni di cui all’art. 8, comma 1, questa Corte osserva che il Giudice, nella determinazione della consistenza della sanzione, non è strettamente vincolato a seguire l’ordine delle sanzioni ivi previste, essendo, invece, rilevante la gravità dei fatti che rende legittima una discrezionalità afflittiva, sempre in base alle previsioni codicistiche, sulla base di una valutazione di adeguatezza della sanzione alla gravità dei fatti.

Ed in questo senso si ritiene che la sanzione complessiva applicata dal Giudice Sportivo abbia correttamente valutato i fatti e tenuto conto di tutte le circostanze sopra evidenziate. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Bruno Di Pietro                                                    Pasquale Marino

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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