F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 089/CSA pubblicata del 21 Dicembre 2022 – Sig. Eupremio Carreuzzo

Decisione n. 089/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 089/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonia Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 089/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Eupremio Carreuzzo in data 25.11.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, Campionato di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 33 del 16.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Eupremio Carreuzzo ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 6 gare, inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, Campionato di Serie C, di cui al Com. Uff. n.  33 del 16.11.2022, in relazione alla gara Lucchese Femminile / Pinerolo del 13.11.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Allontanato per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale, si posizionava in tribuna e continuava a rivolgere espressioni offensive ed irriguardose all’indirizzo della stessa fino al termine della gara. Al termine della stessa, si avvicinava alla recinzione ed assumeva atteggiamento minaccioso, rivolgendo ulteriori espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale. Successivamente sostava indebitamente nell’area antistante gli spogliatoi e rivolgeva agli ufficiali di gara espressioni di scherno in dialetto toscano” Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata nei propri confronti a 3 (tre) giornate di gara o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia.

Il Carreuzzo lamenta la “eccessiva genericità della refertazione arbitrale”, che impedirebbe “al giudicante d’appello di valutare la correttezza della decisione di prime cure e di operare il corretto inquadramento dei fatti di cui si discute”.

Ammette di aver profferito le espressioni irriguardose che hanno determinato il proprio allontanamento e di aver reiterato detto comportamento al termine della gara, ma contesta di aver tenuto, dalla tribuna, un comportamento offensivo nei confronti della terna e rivendica la legittimità della propria presenza nell’area degli spogliatoi al termine della gara.

In conclusione, secondo il reclamante, gli unici comportamenti sanzionabili sarebbero costituiti dalle espressioni irriguardose che avrebbero determinato il suo allontanamento e da quelle pronunciate al termine della gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 dicembre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

Dalla lettura del puntuale rapporto arbitrale emerge che il sig Carreuzzo è stato allontanato per aver profferito espressioni irriguardose all’indirizzo degli ufficiali di gara e che lo stesso, posizionatosi in tribuna, ha reiterato detto comportamento per tutta la durata della gara ed anche al termine della stessa.

L’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. prevede per calciatori e tecnici, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione della squalifica per due giornate o a tempo determinato.

La Corte, considerato che il reclamante ha reiterato il comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara anche dopo l’allontanamento, per tutta la durata dell’incontro ed al termine dello stesso, ritiene equo ridurre la squalifica a 4 giornate effettive di gara, sanzione che appare congrua e adeguatamente afflittiva, alla luce di quanto accaduto e delle frasi irriguardose pronunciate dal reclamante e riportate nel referto arbitrale.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                            Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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