F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 090/CSA pubblicata del 21 Dicembre 2022 – A.S.D. Fanfulla

                                       

Decisione n. 090/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 095/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Stefano Agamennone – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 095/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Fanfulla, 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 28 del 22.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 29.11.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. Fanfulla ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 28 del 22.11.2022, con la quale è stata comminata al calciatore Piedigaci Daniel, proprio tesserato, la squalifica per dieci gare effettive “per avere rivolto espressioni ingiuriose, nonché costituenti discriminazione per ragioni di razza e nazionalità. Sanzione così determinata a norma dell’art. 28 C.G.S.”. Episodio accaduto nel corso dell’incontro Giana Erminio – Fanfulla del 19.11.2022, valevole per il Campionato Nazionale Juniores – Girone B.

In particolare, si legge nel rapporto dell’AA1 sig. Said El Khalfaoui, che a seguito di una sua segnalazione, il calciatore del Fanfulla n. 14 Piedigaci Daniel, seduto in panchina, gli si rivolgeva con le seguenti testuali parole: “straniero del cazzo, che non sa nemmeno l’italiano, figuriamoci alzare un fuorigioco, torna al tuo paese che è meglio”.

La reclamante offre una ricostruzione della vicenda totalmente diversa dalle risultanze degli atti ufficiali, sostenendo che, nell’occasione, non solo il Piedigaci non avrebbe profferito parola, ma che a protestare sarebbe stato solo il dirigente Gianenrico Fasani con la frase “forse non ha capito l’italiano”.

Conclude quindi per l’annullamento della sanzione comminata al Piedigaci e per una riconversione della sanzione, da porre a carico del dirigente Fasani e da determinarsi alla stregua di una semplice protesta non offensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

La ricostruzione fattuale proposta dalla società reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali, i quali indicano invece con estrema precisione sia il tenore delle frasi (di indubbia portata discriminatoria), sia colui che le ha pronunciate (“il giocatore n. 14 Piedigaci Daniel del Fanfulla”).

Né può essere consentita, a fronte di un quadro probatorio pienamente legittimato dall’art. 61, comma 1, C.G.S., l’attribuzione della violazione disciplinare ad un soggetto diverso, per di più sulla base della mera indicazione della società reclamante ed in assenza di alcun valido riscontro (per vero neppure prospettato).

Ricorre pertanto indubbiamente la fattispecie di cui all’art. 28, comma 1, C.G.S., con conseguente corretta applicazione della sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara, così come comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Piedigaci Daniel e che, ai sensi del comma 2 della norma medesima, costituisce minimo edittale.  

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

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