F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 092/CSA pubblicata del 21 Dicembre 2022 – MONREALE CALCIO A 5
Decisione n. 092/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 097/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 097/CSA/2022-2023, proposto dalla società MONREALE CALCIO A 5 in data 25.11.2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.289 del 23/11/2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Monreale Calcio a 5 ha proposto un reclamo cumulativo avverso tutte le predette sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, chiedendone la riforma nei termini e per le ragioni appresso specificate.
a) Quanto all’ammenda inflitta alla società, la reclamante deduce che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe “fortemente spropositata” rispetto alla reale entità degli accadimenti, che si sarebbero sostanziati in una semplice protesta verbale e per nulla minacciosa del proprio allenatore.
b) Quanto alle squalifiche comminate ai due calciatori (Palazzotto Michele e Madonia Vincenzo) la società ammette che entrambi hanno stazionato sugli spalti dopo l’espulsione, ma deduce che ciò costituirebbe una prassi ormai tollerata presso numerosissimi impianti sportivi e praticata da decine di giocatori, senza che per questo ai tesserati venga solitamente inflitta alcuna squalifica e che, nel frangente, i due tesserati avrebbero mantenuto un comportamento corretto da semplici e silenziosi spettatori senza rivolgere frasi ingiuriose od offensive all’indirizzo della direzione di gara.
c) Infine, quanto alla squalifica irrogata all’allenatore, la reclamante deduce che il ricorso alle FF.OO. da parte dell’arbitro sarebbe stato del tutto immotivato a fronte di una situazione di assoluta normalità in campo e sugli spalti, priva di situazioni di tensione o disordini.
Espone, anzi, che l’atteggiamento tenuto dal primo arbitro Lucy Molinaro sarebbe stato costantemente indisponente nei confronti dei tesserati del Monreale Calcio a 5 per tutta la durata della gara, tanto da palesare un comportamento di chiara prevenzione da parte dell’arbitro.
La società chiede pertanto:
- una sensibile riduzione dell’ammontare della sanzione pecuniaria;
- una sensibile riduzione della squalifica dell’allenatore La Bianca salvatore;
- che ai due calciatori Madonia Vincenzo e Palazzotto Michele venga comminata una squalifica per n.1 giornata effettiva di gara, considerato che la loro espulsione è stata determinata da doppia ammonizione.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 6 dicembre 2022 nessuno è comparso per la reclamante.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare questa Corte Sportiva d’Appello rileva che nel processo davanti agli organi di Giustizia Sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento sanzionatorio e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, onde evitare l’abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.).
Nel caso in esame deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente - riguardando condotte rispettivamente ascrivibili a tre distinti tesserati - né oggettivamente, riguardando condotte poste in essere da ciascuno di essi e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze del fatto commesso.
Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla Monreale Calcio a 5 avverso le quattro distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante, di tanti contributi per l’accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti in forma cumulativa.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che i reclami congiuntamente proposti non meritino accoglimento.
Quanto alle condotte ascritte rispettivamente all’allenatore e ai due calciatori, la Corte, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, rileva che nessun elemento di prova contraria risulta offerto all’esame del Collegio, rendendo così superfluo sentire, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.
Ciò premesso il Collegio rileva quanto segue.
A) Quanto all’ammenda comminata alla società deve rilevarsi che le doglianze proposte dalla reclamante sono estremamente generiche mentre il referto arbitrale descrive in modo circostanziato le condotte tenute dall’allenatore La Bianca Salvatore e dai due calciatori del Monreale Calcio a 5.
Conseguentemente, laddove proposto avverso la sanzione appena esaminata, il reclamo va rigettato.
B) Anche con riferimento all’entità della squalifica comminata ai due calciatori il reclamo appare generico.
Al contrario il rapporto arbitrale rileva per ciascuno di essi che “Dopo l’espulsione assisteva alla gara posizionandosi sugli spalti, da dove continuava a inveire proferendo parole ingiuriose contro gli arbitri”.
Orbene, l’art. 36 C.G.S., al comma 1, lett. a), prevede come sanzione minima la squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.
Nel caso in esame, come detto, è incontestato il contenuto delle offese e delle frasi profferite dai calciatori, che già giustificano l’applicazione del minimo edittale delle due giornate di squalifica.
Sanzione che tuttavia va aumentata in relazione alla circostanza di avere stazionato sugli spalti dopo l’espulsione e dall’avere continuato a ingiuriare l’arbitro e il suo assistente per tutta la durata della gara.
In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione complessivamente comminata dal Giudice Sportivo sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta tenuta dai due tesserati.
Conseguentemente, anche in parte qua, il reclamo va rigettato.
C) Infine, per quanto riguarda la squalifica di 4 giornate inflitte all’allenatore, il rapporto arbitrale riporta che al 6’ del 2T “Comminata la sanzione dell’espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di giuoco. Lo stesso, invitato più volte ad abbandonare il terreno di giuoco, per tutta la durata della gara si posiziona alle spalle dell’Arbitro 2 continuando a impartire indicazioni alla propria squadra (Monreale) e ad inveire con proteste ed espressioni ingiuriosi nei confronti della terna arbitrale e degli Organi Federali”. Sempre nel rapporto arbitrale è segnalato che “A fine gara la sottoscritta, si vedeva costretta a richiedere l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri, in quanto l’allenatore della società ospitante (Monreale), tale sig. La Bianca Salvatore, espulso ed allontanato durante la gara, dapprima quando ancora la gara non era terminata, scavalcava la balaustra alle spalle dell’Arbitro 2 e poi alla fine della gara correva in modo esagitato e con fare minaccioso all’indirizzo della scrivente. Prontamente bloccato da un calciatore e altre persone riconducibili alla società Monreale, lo stesso La Bianca continuava a dimenarsi in modo scomposto e con fare aggressivo. Chi scrive riusciva a raggiungere lo spogliatoio dell’Arbitro 2 e del Cronometrista, dove rimaneva chiusa con quest’ultimi e l’osservatore arbitrale per circa mezz’ora in attesa della Forza Pubblica. Solo dopo l’arrivo dei Carabinieri, la sottoscritta riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio, che restava presidiato per tutto il tempo necessario. Dall’impianto sportivo la terna arbitrale e l’osservatore uscivano scortati dai Carabinieri”.
Ne consegue che la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al sig. La Bianca dal Giudice sportivo è finanche benevola. Infatti la sanzione di due giornate di squalifica per le frasi ingiuriose (sanzione minima) va aumentata in relazione alla circostanza di avere stazionato alle spalle dell’Arbitro 2 dopo l’espulsione, dell’avere continuato a ingiuriare l’arbitro e il suo assistente per tutta la durata della gara, dell’avere continuato a dirigere la squadra dalla predetta posizione dopo l’espulsione e, infine, dell’avere tenuto un comportamento minaccioso verso l’arbitro a fine gara, dapprima in campo e poi negli spogliatoi.
Conclusivamente, per tutto quanto precede, le domande proposte dalla reclamante non possono essere accolte e, per l’effetto, il reclamo proposto dalla società MONREALE CALCIO A 5 deve essere integralmente respinto.
La Corte, per quanto sopra premesso, dà infine atto della sussistenza dei presupposti per l’addebito, a carico della reclamante, di ulteriori tre contributi dovuti per l’accesso alla giustizia sportiva, in aggiunta a quello versato, per i quattro reclami congiuntamente proposti con unico atto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone il versamento di ulteriori 3 contributi per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce