LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 22.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonino PACIARELLA/S.S.CHIETI F.C. 1922 SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Antonino PACIARELLA/S.S.CHIETI F.C. 1922 SRL
La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Antonino PACIARELLA, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.09.2022 alla società SSD Chieti FC 1922 e inviato a questa Commissione
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
quanto segue:
il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico del 01/08/2021, che lo legava alla società SSD Chieti FC 1922 per la stagione sportiva 2021/2022, per un compenso lordo di Euro 18.000,00
La società non provvedeva a onorare integralmente l'accordo economico, rimanendo quindi a tutt'oggi debitrice verso il ricorrente della complessiva e residuale somma pari ad € 3.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.
La Commissione ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società SSD Chieti FC 1922 al pagamento in favore del sig. Antonino PACIARELLA della somma di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente, giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.