LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 173 del 22.12.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Pierfrancesco VECCHIONE/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Pierfrancesco VECCHIONE/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 19 settembre 2022 e proseguito alla CAE il 4 novembre seguente, il calciatore Pierfrancesco Vecchione, nato a Napoli il 15 novembre 1999 ha esposto quanto segue:

a) per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro 17.000,00;

b) la Società ha corrisposto al calciatore la minor somma di euro 15.300,00;

c) il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 1.700,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della somma di euro 1.700,00.

All’udienza del 1° dicembre è comparso il Legale del calciatore.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la ASD Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 a riconoscere al Sig. Vecchione, come in epigrafe individuato, la somma di 1.700,00 euro (millesettecento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.;

- ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

RICORSO DELCALCIATORE Francesco BRUNO/ASD NOCERINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 30 settembre 2022, proseguito alla CAE il 4 novembre successivo, il calciatore Francesco Bruno, nato a Torre del Greco il 23 gennaio 1990 ha esposto quanto segue :

a) per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910 con la quale ha sottoscritto un accordo economico che prevedeva un compenso globale lordo pari ad euro 14.000,00;

b) la Società ha corrisposto al calciatore la minor somma di euro 12.750,00;

c) il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 1.250,00. 

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della somma di euro 1.250,00.

All’udienza del 1° dicembre è comparso il Legale del calciatore.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

Nel merito, va osservato che la ASD Nocerina Calcio 1910, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Nocerina Calcio 1910 a riconoscere al Sig. Bruno, come in epigrafe individuato, la somma di 1.250,00 euro (milleduecentocinquanta/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.  

- ordina alla ASD Nocerina Calcio 1910 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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