C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 22.11.2022 – Delibera – RECLAMO n° 3 della società A.S.D. RAVAGNESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.11.2022 (squalifica calciatore Sig. FAVA Giuseppe Antonio per SEI giornate effettive).

RECLAMO n° 3 della società A.S.D. RAVAGNESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.11.2022 (squalifica calciatore Sig. FAVA Giuseppe Antonio per SEI  giornate effettive).

 

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

 

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal rapporto dell’arbitro della gara Ravagnese Calcio 3 Comprensorio Archi Calcio del 05/11/2022, risulta che al 42° del 2° tempo, veniva espulso il calciatore Fava Giuseppe Antonio (Ravagnese Calcio), resosi responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Risulta, inoltre, che lo stesso calciatore, al termine dell9incontro, proferiva all’arbitro frasi irriguardose.

In riferimento a quanto sopra, il giudice di prime cure ha squalificato il calciatore Fava Giuseppe Antonio per sei gare effettive (cfr. C.U. n.60 del 10/11/2022 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante chiede che venga ridotta la sanzione, sostenendo che il proprio tesserato <per una decisione non condivisa, ha protestato nei confronti del direttore di gara utilizzando espressioni infelici e irriguardose, stigmatizzate dalla stessa società scrivente, ma senza alcuna condotta che possa configurarsi come aggressiva=.

Va rilevato in questa sede che il rapporto dell’arbitro, ai sensi dell9art.61 del vigente C.G.S. (<Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare=), fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia, in merito alla congruità della sanzione irrogata in 1° grado, questo Collegio ritiene che i fatti che l9hanno determinata debbano essere correttamente valutati nella loro reale gravità, per cui si ritiene conforme a giustizia ridurre a quattro gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Fava Giuseppe Antonio;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore FAVA Giuseppe Antonio a QUATTRO gare effettive; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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