C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 22.11.2022 – Delibera – RECLAMO n° 4 della società A.G.S.D. SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.11.2022 (avverso l9 inibizione del Sig. VARRÀ Domenico fino al 11.01.2023).

RECLAMO n° 4 della società A.G.S.D. SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.11.2022 (avverso l9 inibizione del Sig. VARRÀ Domenico fino al 11.01.2023).

 

LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D’APPELLO

 

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

L’A.G.S.D. Soriano 2010 impugna la sanzione irrogata dal giudice di primo grado al proprio dirigente accompagnatore Sig. Domenico Varrà per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale. La reclamante lamenta l’erronea percezione soggettiva dell’arbitro in merito alla connotazione minacciosa del comportamento tenuto dal Varrà che avrebbe assunto, invero, esclusivamente il profilo della protesta; contesta, quindi, la sproporzione della sanzione adottata in rapporto alla condotta contestata anche in relazione ad omologhe fattispecie. 

In via preliminare è da rappresentare che l9art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ritiene tuttavia questo Collegio che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell’arbitro consente di attribuire al citato comportamento un profilo lesivo di modesta gravità.

Per tale ragione, in parziale accoglimento, riduce l9inibizione a tutto il 9 dicembre 2022;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l9inibizione del Sig. VARRÀ Domenico a tutto il 9 DICEMBRE 2022; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it