C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 6.12.2022 – Delibera – Reclamo n. 5 della società U.S.D. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 17.11.2022 (squalifica del calciatore Is Nasr Eddine per quattro gare e del calciatore Siciliano Andrea per cinque gare).
Reclamo n. 5 della società U.S.D. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 17.11.2022 (squalifica del calciatore Is Nasr Eddine per quattro gare e del calciatore Siciliano Andrea per cinque gare).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
dal rapporto arbitrale, emerge che a seguito dell’espulsione effettuata al minuto 45 + 2 del secondo tempo il calciatore Ir Nasr Eddine metteva le mani sul petto del direttore di gara e profferiva ingiurie, che però il direttore di gara non sentiva.
Successivamente al minuto 459+79 del secondo tempo - a seguito dell’espulsione del calciatore Andrea Siciliano - lo stesso sferrava un pugno alla panchina ospite e rivolgeva frasi minacciose nei confronti dell’assistente del direttore di gara. il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al sig. Andrea Siciliano la squalifica per cinque gare effettive ed al sig. Ir Nasr Eddine la squalifica per quattro gare effettive. Avverso tale decisione la società U.S.D. Africo proponeva reclamo, non contestando i fatti, ma chiedendo una riduzione della squalifica inflitta ai propri tesserati in quanto nessuno dei due calciatori si è reso responsabile di atti di violenza nei confronti del direttore di gara. Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato. Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Ir Nasr Eddine rientri nella previsione dell’art. 36 del C.G.S. che punisce le condotte gravemente irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzano in un contatto fisico con quattro giornate di squalifica, per cui la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata. Invece, appare riconducibile a giustizia ridurre la durata della squalifica inflitta al calciatore Siciliano Andrea, il cui comportamento, pur essendo qualificabile come minaccioso, non si è concretizzato con alcun contatto fisico con l’assistente del direttore di gara, per cui la squalifica deve essere ridotta a 3 giornate effettive.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore Andrea SICILIANO a TRE gare effettive; Conferma nel resto e dispone accreditarsi, sul conto della reclamante, il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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