C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 14.12.2022 – Delibera – RECLAMO n.8 della società A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 01.12.2022 (Squalifica del calciatore Sig. PARAFATI Riccardo fino al 26.04.2023; Squalifica del calciatore Sig. RANIERI Rodolfo per DUE gare effettive).
RECLAMO n.8 della società A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 01.12.2022 (Squalifica del calciatore Sig. PARAFATI Riccardo fino al 26.04.2023; Squalifica del calciatore Sig. RANIERI Rodolfo per DUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la ricorrente rappresentata dall’avvocato Sig. Giuseppe Ammendolia;
RITENUTO
-a) che l'arbitro nel referto di gara ha così descritto il comportamento dei calciatori sanzionati: Quanto a Parafati Riccardo: “Il calciatore suindicato, seduto in panchina, al mio passaggio proferiva le seguenti parole: “Al tuo collega gli sto preparando un piattino, a fine gara lo scanno, gli taglio la testa, poi vedrai”! Conseguentemente a queste parole, invito il calciatore ad alzarsi per notificargli il provvedimento dell'espulsione: lo stesso calciatore, mi bloccava la mano con la quale tenevo il cartellino rosso per impedirmi di notificarglielo. Nel compiere tale gesto, mi stringeva la mano con forza piegandomi il mignolo della mano e provocandomi forte dolore. Dopo avermi lasciato la mano anche grazie all'intervento del proprio allenatore Sig. De Marchi Marco, riuscivo ad esibire il cartellino rosso al Sig. Parafati Riccardo, il quale successivamente si avvicinava con fare minaccioso alla mia persona proferendo testuali parole: “Adesso ammazzo e scanno pure a te”! Contestualmente, si avvicinava al mio viso e mordeva il mio fischietto che tenevo in bocca. Dopo essere stato allontanato dai propri compagni, sempre il suddetto calciatore dagli spalti, per tutta la restante parte di gara, continuava ad inveire e minacciare sempre con il medesimo epiteto “Ti ammazzo, sto aspettando che esci, vi scanno come maiali a te ed al collega tuo”!, accompagnando il tutto con forti pugni (circa 10) al vetro di protezione che separava gli spalti dal terreno di gioco. Preciso inoltre che, a fine gara, lo stesso calciatore si presentava nel nostro spogliatoio per scusarsi degli atteggiamenti assunti nei nostri confronti. Quanto a Ranieri Rodolfo: “Il calciatore suindicato, dopo avermi invitato a riprendere celermente il gioco, proferiva verso la mia persona testuali parole: “Stai dormendo, te ne devi andare a fanculo”! ripetendo la medesima frase per 6 volte. Dopo avergli notificato il provvedimento di espulsione, lo stesso si assiepava sugli spalti a fianco del Sig. Parafati Riccardo, suo compagno di squadra precedentemente espulso, inveendo e minacciando contro la mia persona, proferendo testuali parole: “Hai rovinato una partita, ti scanno, ti ammazzo”!, accompagnando tali frasi con schiaffi e pugni (almeno 5) al vetro di protezione che separava gli spalti dal terreno di gioco. -b) La condotta del giocatore Sig. Parafati Riccardo appare integrare sicuramente l'ipotesi prevista e punita dall'art. 35 CGS (Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara), secondo cui “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”. Nella specie, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società reclamante, il Sig. Parafati Riccardo, oltre a rendersi responsabile di ripetute minacce e offese, afferrava intenzionalmente la mano dell'arbitro per impedire la notifica del provvedimento di espulsione e piegava il mignolo della mano stessa provocandogli forte dolore, rendendosi così responsabile di atto di violenza consumata. La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti contestati, non potendo farsi luogo all'applicazione delle richieste circostanze attenuanti per essersi fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 13, lett. e), del CGS, le scuse formulate a fine gara non essendo assimilabili al riconoscimento di responsabilità (che, infatti, con le argomentazioni addotte in ricorso è parzialmente negata). -c) La sanzione inflitta al giocatore Ranieri Rodolfo non è impugnabile. Ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. a), infatti, “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo quanto alla posizione del giocatore Parafati Riccardo; Dichiara inammissibile il reclamo in ordine alla sanzione inflitta al giocatore Ranieri Rodolfo; Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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