C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 21.12.2022 – Delibera – RECLAMO n.9 della società A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 02.12.2022 (omologazione risultato gara del Campionato Regionale Under 19 POL. CARAFFA 3 A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO del 22.11.2022).

RECLAMO n.9 della società A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 02.12.2022 (omologazione risultato gara del Campionato Regionale Under 19 POL. CARAFFA 3 A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO del 22.11.2022).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado che ha statuito l'omologazione del risultato di 5 - 1 conseguito sul campo nell'incontro Pol. Caraffa 3 A.S.D. Sporting Catanzaro Lido del 22/11/2022.

L’A.S.D. Sporting Catanzaro Lido chiedeva al Giudice Sportivo di irrogare alla società Pol. Caraffa la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in quanto avrebbe impiegato durante la gara quattro giocatori nati dall'1/01/2003 in poi e precisamente i calciatori RICCELLI Christian nato il 18/01/2003, ALESSIO Manuel nato il 21/06/2003, GAMBARDELLA Giuseppe nato il 03/09/2003, DARDANO Paolo nato il 03/10/2003. Quanto sopra ai sensi del disposto del comunicato ufficiale n. 2 del 5 luglio 2022 e n. 39 del 4 ottobre 2022 del Comitato Regionale Calabria in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età che autorizza l’impiego di tre <fuori quota=.

Il Giudice di prime cure accertava che la società Pol. Caraffa aveva impiegato, nel corso della gara, tre soli calciatori fuori quota, nati dal 1º gennaio 2003 in poi, e precisamente i calciatori RICCELLI Christian nato il 18/01/2003, ALESSIO Manuel nato il 21/06/2003, GAMBARDELLA Giuseppe nato il 03/09/2003; pertanto, poiché l'assunto della ricorrente non trovava riscontro negli atti ufficiali, rigettava il ricorso.

Con l'odierno reclamo l’A.S.D. Sporting Catanzaro Lido precisa che la posizione irregolare attiene all'utilizzo di Paolo Dardano in veste di assistente di parte dell’arbitro da considerarsi quarto fuori quota.

La tesi appena esposta non merita pregio per cui il reclamo è da rigettare.

Benché l’articolo 63 delle N.O.I.F. equipari l’utilizzo di un tesserato come assistente arbitrale alla partecipazione alla gara, è da precisare che l’irregolarità nell’utilizzo dello stesso, che comporti come sanzione la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 10 comma 6 lettera b) del C.G.S., deve attenere alla sua posizione individuale (squalifica, inibizione, assenza di tesseramento per la società che lo impiega, o età inferiore a quella prescritta per la partecipazione alla gara). Il successivo articolo 11 C.G.S. comma 1 lettera b) supporta tale tesi laddove prescrive sanzioni di natura meramente amministrativa o pecuniaria nel caso di infrazioni al corretto impiego degli assistenti di parte diverse dall'assenza di un titolo idoneo per come sopra riportato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it