C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/CSAT del 03/11/2022 – Delibera – Gara – Gesualdo/ Polisportiva Bisaccese del 9.10.2022 – Campionato Promozione, girone C .

 

Gara – Gesualdo/ Polisportiva Bisaccese del 9.10.2022 – Campionato Promozione, girone C .

La società Asd Gesualdo 1927 proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata nel C.U. 6/Gst del 18/10/2022, con la quale il Gst infliggeva alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società Pol. Bisaccese per avere fatto prendere parte alla stessa un calciatore in posizione irregolare. Nella stessa delibera impugnata, il Gst infliggeva alla società reclamante l’ammenda di euro 150.00 ed inibire il dirigente accompagnatore D’ Adamo Elio fino al 25/10/2022 ed al calciatore, in posizione irregolare, Diabaka Dylano Baptista la squalifica per una gara. Deduceva la società reclamante che il calciatore Diabaka Dylano Baptista poteva prendere parte alla gara in quanto, non essendo al suo primo tesseramento F.I.G.C. in Italia, non era necessario attendere la comunicazione dalla Segreteria Federale per l’utilizzo del medesimo. Tutta la documentazione, inerente il predetto calciatore, era stata inserita ed inviata tramite la piattaforma telematica per i tesseramenti della LND il venerdì (7/10/2022) antecedente la gara fissata per la domenica (9/10/2022) per cui era stato osservato il termine previsto dall’art. 39 NOIF, commi 3 e 4, nonché quanto disposto dall’art. 95 NOIF. La società Asd Us Gesualdo 1927, pertanto, concludeva per la revoca della delibera impugnata o, in subordine, ricorrendo nella fattispecie quanto previsto dall’art.39, comma 5, NOIF, chiedendo la revoca della delibera perché l’utilizzo del calciatore prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo avrebbe comportato una ammenda alla Società. La C.S.A.T. letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto nonché le controdeduzioni della società Pol. Bisaccese, che chiedeva il rigetto del reclamo non rincorrendone i presupposti ritiene l’impugnativa non meritevole di accoglimento. Nella fattispecie, infatti, torva applicazione l’art. 40 quater NOIF laddove è previsto che il tesseramento di un calciatore straniero decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza della società interessata. Questa Corte, inoltre, ritiene che nella fattispecie non trova applicazione nemmeno quanto dedotto dall’art. 39, comma 5 NOIF dal momento che tale norma si applica esclusivamente ai calciatori professionisti. Alla luce di quanto esposto, rilevato che ex art. 40 quater NOIF la comunicazione alla Società reclamante del tesseramento del calciatore avveniva in epoca successiva alla data della disputa della gara, il calciatore Diabaka Dylano Baptista non aveva titolo per prendervi parte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

 

 

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