C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/CSAT del 10/11/2022 – Delibera – Gara – Progetto Futsal Terzigno/ Dalia Management del 15.10.2022 – Campionato C5 serie C1 girone A.

 

Gara – Progetto Futsal Terzigno/ Dalia Management del 15.10.2022 – Campionato C5 serie C1 girone A.

La società Progetto Futsal Terzigno proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.15/c5 del 20/10/2022, con la quale il Gst aveva sanzionato la società reclamante e disputare n.4 gare casalinghe a porte chiuse perché prima della gara propri sostenitori, riconducibili alla società per l’abbigliamento e per le bandiere, accendevano un fumogeno di colore rosso che veniva rimosso dopo circa 1 minuto. Durante la gara venivano accesi, altresì, 3 fumogeni che limitavano la visibilità e rendevano difficile la respirazione all’interno del tdg ma la gara non veniva sospesa. Nella motivazione del Gst emergeva anche che durante la gara, i sostenitori facevano esplodere 4 petardi all’esterno della tendostruttura, che provocavano un forte boato, nonché che nel corso del primo tempo un sostenitori, in occasione di una rete realizzata, scavalcava la recinzione, entrava sul tdg e, dirigendosi verso un calciatore avversario, lo abbracciava e lo intimidiva. La sanzione veniva aggravata perché ritenuta la società reclamante recidiva. Deduceva la società Progetto Futsal Terzigno nel reclamo che non vi era alcuna recidiva né vi è prova che i petardi fatti esplodere all’esterno della struttura sia stata opera dei propri sostenitori e concludeva, in via preliminare, per l’annullamento della sanzione disciplinare e, in subordine, per la riduzione della sanzione della sanzione ritenuta eccessiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, gli atti ufficiali ed il reclamo, così come proposto, ritiene lo stesso meritevole di parziale accoglimento. Non vi è, infatti, prova certa che l’esplosione dei petardi all’estero della tendostruttura, sia opera dei sostenitori della società reclamante né vi è prova della recidiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo e riduce a tre (3) giornate la sanzione della disputa delle gare in casa a porte chiuse. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

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