C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/CSAT del 17/11/2022 – Delibera – Gara – Sport Village/ Borbonia Felix del 8.10.2022 – Campionato Seconda Categoria, girone E.
Gara – Sport Village/ Borbonia Felix del 8.10.2022 – Campionato Seconda Categoria, girone E.
Il sig. Antonio Romano, Presidente p.t. della società Asd Borbonia Felix, proponeva ritualmente, a mezzo proprio legale, reclamo avverso la sanzione della inibizione inflitta dal Gst fino al 12/03/2023 con delibera pubblicata sul C.U. n.42 del 13/10/2022. Deduceva il reclamante che la decisione del Gst era erronea e sproporzionata rispetto ai fatti contestati e nella fattispecie vi era stata la violazione e falsa applicazione degli art. 35 e 36 del CGS. In particolare ritiene il reclamante che il Gst ha applicato in maniera poco convincente, e senza fornire adeguate motivazioni, la misura della sanzione inflitta e che a carico dello stesso si potrebbe ipotizzare una condotta ingiuriosa ed offensiva ma, comunque, non ci sarebbe stata alcuna condotta violenta. Concludeva il reclamante, invocando anche l’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lettera a) CGS, non essendo mai destinatario di alcun altro provvedimento disciplinare, per la riforma della decisione del Gst, infliggendo la sanzione dell’inibizione al minimo edittale e cioè ad un mese di inibizione. In via subordinata, chiedeva la riduzione della sanzione ad un periodo congruo tra un mese e due mesi ed in via più gradata chiedeva la riduzione della sanzione riconducendola a proporzionalità, anche secondo i principi di equità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti il referto di gara, gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene quest’ultimo meritevole di accoglimento. In particolare la Corte ritiene che la sanzione applicata appare sproporzionata rispetto ai fatti contestati ravvisandosi nella fattispecie comportamenti gravemente scorretti, irriguardosi ma non certamente violenti.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce l’inibizione al sig. Romano Antonio fino a tutto il 31/01/2023. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.