C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/CSAT del 24/11/2022 – Delibera – Gara – Vico Equense 1958/ F.C. S. Agnello del 5.11.2022 – Campionato Eccellenza girone B.
Gara – Vico Equense 1958/ F.C. S. Agnello del 5.11.2022 – Campionato Eccellenza girone B.
La società Asd Vico Equense 1958 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifiche inflitte dal Gst al calciatore Correale Ciro Gaetano ed al calciatore Musto Vincenzo rispettivamente per tre (3) giornate e per cinque (5) giornate di gara. Deduceva la società reclamante che, in relazione alla sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore Gaetano Ciro Correale, la stessa appare eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti per come verificatisi. In particolare, il calciatore Ciro Gaetano Correale non commetteva alcun fallo di reazione bensì lo stesso, nel subire una trattenuta da un avversario, perdeva l’equilibrio e casualmente la sua gamba incrociava quella dell’avversario che rovinava a terra simulando di avere subito un intervento grave. Concludeva la società reclamante per l’annullamento della squalifica e/o , in via gradata, per la riduzione della stessa a 1 giornata o al minimo ritenuto equo; ricorrendo nella fattispecie le circostanze attenuanti degli articoli 12 e 13 CGS ed evidenziando che il Correale non aveva tenuto giammai un comportamento scorretto, antisportivo né violento, atteso che i contatto con l’avversario avveniva in maniera fortuita ed avveniva per effetto dei reiterati strattonamenti subiti. Evidenziava, ancora, la società reclamante che nella fattispecie non vi era una condotta violenta bensì al massimo una condotta antisportiva che si manifestava in una reazione immediata si manifestava in una reazione immediata ad un comportamento, o fatto ingiusto altrui che aveva procurato, peraltro, al calciatore Correale la perdita di un dente. Nel corpo del reclamo, inoltre, la società Vico Equense 1958 impugnava anche la squalifica per 5 giornate di gara inflitte dal calciatore Musto Vincenzo perché anche essa ritenuta illegittima, ingiusta e in questo caso, sproporzionata. In effetti, deduce la società reclamante la società reclamante, che in conseguenza del fallo subito del calciatore Correale e commesso da un avversario, quest’ultimo si gettava a terra platealmente con l’intento esclusivo di perdere tempo. Tale ultimo comportamento scorretto e provocatorio, dava origine ad una mass confrontation che vedeva convolti tesserati e calciatori di entrambe le società ed il calciatore Musto, ritiene quest’ultimo meritevole di parziale accoglimento. Nel premettere che il referto di gara costituisce fonte privilegiata e che nello stesso il DDG descrive con precisione i fatti per come accaduti.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Correale Ciro Gaetano a due (2) giornate di gara, conferma la squalifica inflitta al calciatore Musto Vincenzo Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.