C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 08/12/2022 – Delibera – Gara – Gragnano Calcio 1939/Valentino Mazzola del 12.11.2022 – Campionato 1° Categoria, girone C.
Gara – Gragnano Calcio 1939/Valentino Mazzola del 12.11.2022 – Campionato 1° Categoria, girone C.
La società Asd Gragnano Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per 5 giornate inflitta al calciatore Santonicola Ruben del Gst, sanzione pubblicata sul C.U. n. 59 del 17/11/2022. Il Gst, sanzione pubblicata sul C.U. n.59 del 17/11/2022. Il Gst nel motivare la sanzione disciplinare evidenziava la condotta sleale, antisportiva e violenta del calciatore il quale, a seguito di un contatto tra un calciatore avversario ed un compagno di squadra, metteva le mani al collo dell’avversario. La società reclamante deduceva che il calciatore Santonicola Ruben, a seguito dello schiaffo e delle minacce che aveva subito un compagno di squadra si era avvicinato per sedare gli animi cercando di dividere i due calciatori per evitare il degenerare della situazione ma non aveva commesso un atto violento. Concludeva la reclamante per la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti per come verificatisi anche alla luce della sanzione inflitta dal Gst al calciatore avversario che aveva provocato il tutto. La C.S.A.T., letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo così come proposto, rilevato che il referto di gara costituisce, comunque, fonte primaria e privilegiata, ritiene la sanzione inflitta al calciatore della società reclamante spropositata rispetto ai fatti per come descritti negli atti ufficiali.
P.Q.M.
Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica del sig. Santonicola Ruben a tre (3) giornate di squalifica. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.