C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 08/12/2022 – Delibera – Gara – Leopardi Calcio/Atletico Pagani del 13.11.2022 – Campionato 1° Categoria, girone F.
Gara – Leopardi Calcio/Atletico Pagani del 13.11.2022 – Campionato 1° Categoria, girone F.
La società Asd Leopardi calcio proponeva ritualmente reclamo avverso sia la squalifica per sei (6) giornate inflitta al calciatore Amitrano Rosario, sia la sanzione pecuniaria di euro 300,00 inflitta alla società nonché la sanzione della disputa a porte chiuse delle prossime tre giornate casalinghe. La società reclamante deduceva che la esposizione degli eventi ad opera del DDG nel referto di gara non era veritiero. In realtà il calciatore Amitrano Rosario, in occasione della realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, protestava nei confronti del DDG ma giammai attingeva lo stesso con una spinta o teneva un comportamento violento. Concludeva la società reclamante per l’accoglimento della impugnativa con conseguente riduzione delle sanzioni disciplinari inflitta alla società ed al calciatore. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il referto di gara ed il reclamo cos’ come proposto ritiene lo stesso non meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di agra, che costituisce fonte primaria e privilegiata, si evince che con puntualità e dovizia di particolari il DDG descrive i fatti per come accaduti durante ed al termine della gara, per cui le sanzioni adottate appaiono congrue.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo, e per l’effetto conferma le decisioni adottate dal Gst. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.