C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 22/CSAT del 08/12/2022 – Delibera – Gara – Real Acerrana 1926/Ischia Calcio Arl del 19.10.2022 – Coppa Italia Eccellenza.

Gara – Real Acerrana 1926/Ischia Calcio Arl del 19.10.2022 – Coppa Italia Eccellenza.

 La società Ischia Calcio proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione della inibizione fino al 26/10/2023 inflitta dal Gst al sig. Mario Lubrano Lavadera, dirigente della società reclamante. Deduceva la società reclamante che la sanzione inflitta dal giudice sportivo appariva estremamente gravosa soprattutto per la erronea qualificazione della condotta ascritta al dirigente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali il referto di gara e il reclamo cosi come proposto effettuava attività istruttoria convocando a chiarimenti la terna arbitrale nonché il dirigente della società Real Acerrana 1926 che aveva sottoscritto la dichiarazione nella quale evidenziava che il comportamento del sig. Lubrano Lavadera Mario seppur scorretto e antisportivo non era mai sfociata in attività violenta nei confronti del direttore di gara, dall’attività istruttoria in particolare dalla dichiarazione resa dalla terna arbitrale è emerso senza ombra di dubbio che al termine della gara il sig. Lubrano non aveva tenuto un comportamento violento ma tratteneva il DDG nello spazio antistante gli spogliatoi esclusivamente per chiedergli spiegazioni. Il DDG in sede di audizione precisava che il rossore al braccio era stato causato dalla manovra energica e repentina di cui si era divincolato dal dirigente evidenziando che non c’era stata alcuna attività violenta. La C.S.A.T. letti gli atti ritiene di derubricare la condotta del dirigente Lubrano Lavadera Mario ad atto di cui all’art.36 comma 2 lettera B.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, DELIBERA Di accogliere il reclamo, e per l’effetto riduce l’inibizione al dirigente sig. Lubrano Lavadera Maria fino a tutto il 31/12/2022. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

 

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